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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34776/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione, ritenendo rituale la rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha quindi condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La società gestore del servizio idrico integrato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Genova che l'aveva condannata a restituire a un utente le somme indebitamente pagate per il servizio di depurazione. Il ricorso era articolato in sei motivi, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha poi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione e ha formalizzato rinuncia al ricorso, dopo l'intervento di precedenti della Corte ritenuti conformi alla sua prospettazione sulla non debenza della quota tariffaria di depurazione in assenza o malfunzionamento del sistema, sulla legittimazione passiva del soggetto subentrato nel contratto ex art. 2558 c.c. e sulla prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito.

Norme richiamate

  • art. 2558 c.c.

    È richiamato per indicare che, in caso di cessione di ramo d'azienda, il soggetto subentrato nel contratto ancora pendente è il legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito relativa ai pagamenti eseguiti per il servizio.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché conforme alle condizioni richieste dalla norma per l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, quando rispetta i requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di cessione di ramo d'azienda e contratto ancora pendente, il soggetto subentrato può assumere la legittimazione passiva nelle azioni restitutorie connesse ai rapporti contrattuali trasferiti.
  • Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza anche quando il processo si estingue per rinuncia del ricorrente.
  • Quando il ricorso per cassazione è definito con estinzione per rinuncia, può trovare applicazione l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoMandatoRicorso per cassazione
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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