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Ordinanza

Ordinanza n. 13616/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” di cui alla nota del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in parte qua, e in particolare nella parte in cui Sciovie Ladinia s.p.a. è stata collocata al 30° posto della graduatoria, e, quindi, al di fuori dei progetti ammessi alla fruizione del contributo; - della graduatoria dei “Soggetti a cui è concesso il contributo”, costituente l’Allegato 1 alla predetta nota del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, in parte qua, e in particolare nella parte in cui Sciovie Ladinia s.p.a. non vi è stata inclusa; - della graduatoria dei “Soggetti utilmente in graduatoria a cui non è stato concesso il contributo”, costituente l’Allegato 2 alla predetta nota del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, in parte qua, e in particolare nella parte in cui Sciovie Ladinia s.p.a. è stata collocata al 30° posto della graduatoria, e, quindi, al di fuori dei progetti finanziabili; - sempre in parte qua, ove occorrer possa, e comunque, nei limiti dei motivi di ricorso, dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, di cui alla nota del Ministero del turismo – Segretariato Generale, prot. n. 0015791/24 del 3.06.2024, e di tutti gli allegati all’Avviso in questione; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, nessuno eccettuato ed escluso, ancorché allo stato non conosciuti; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di Sciovie Ladinia s.p.a. a essere collocata in graduatoria nell’ambito dei progetti ammessi a finanziamento; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SCIOVIE LADINIA s.p.a. il 12 marzo 2026: - del provvedimento di nomina della Commissione di cui alla nota prot. n. 0077916 del 18.02.2025; - del decreto di approvazione della graduatoria e dei contributi recante prot. n. 267769 del 27.11.2025, che reca la correzione dell’errore materiale riferito all’istanza ID 49959; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, nessuno eccettuato ed escluso, ostesi dall’Amministrazione resistente con nota reg. gen. n. 14024 del 4.02.2026, e così in particolare del: verbale n. 1 del 11.03.2025; verbale n. 2 del 19.03.2025; verbale n. 3 del 4.06.2025; verbale n. 4 del 11.06.2025; verbale n. 5 del 2.07.2025; verbale n. 6 del 17.07.2025; verbale n. 7 del 17.07.2025 - della nota del Ministero del turismo – Direzione generale tecnologia retribuzione digitalizzazione e statistica, a firma del RUP, dott.ssa Benedetta Rizzo, reg. gen. n. 258768 del 5.11.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto; e per la riedizione della procedura e/o, quantomeno, l’accertamento e la declaratoria del diritto di Sciovie Ladinia s.p.a. a essere collocata in graduatoria nell’ambito dei progetti ammessi a finanziamento; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Carosello Tonale s.p.a. il 3 aprile 2026: - della graduatoria del 20.11.2025, relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763); - del decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769); - (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380); per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Latemar Carezza s.r.l. il 12 maggio 2026: - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” di cui alla nota del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in particolare nella parte in cui ha assegnato alla domanda n. 48250 presentata da Latemar Carezza S.p.A., collocata al 8° posto della graduatoria, il punteggio complessivo di 70 punti, oltre a 2 punti premiali, anziché 90 punti, oltre a 10 punti premiali; - dell’elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Mistero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 246380 di data 19.11.2025; - della correzione dell’elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Mistero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 264763 di data 20.11.2025; - del verbale della Commissione interna di valutazione n. 4, relativo alla seduta n. 5 del 02.04.2025; - per quanto occorrer possa, sempre in parte qua, dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, di cui alla nota del Ministero del turismo – Segretariato Generale, prot. n. 0015791/24 del 3.06.2024; - di tutti gli ulteriori verbali della Commissione di valutazione, nessuno eccettuato ed escluso, ancorché allo stato non conosciuti; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto o non espressamente indicato; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della Latemar Carezza S.r.l. a vedersi attribuire 90 punti, oltre a 10 punti premiali, ovvero il diverso punteggio superiore a 70 punti, oltre a 2 punti di premialità, ritenuto di giustizia per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Val Fiorentina s.p.a. il 19 maggio 2026: per il preteso annullamento, previa adozione di misure cautelari, degli atti meglio indicati nel ricorso introduttivo e nell'atto di proposizione di motivi aggiunti; ISTANZA EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A. per l’annullamento in parte qua, della nota prot. n. 41389 del 23.03.2026, adottata dal Ministero del turismo, di accoglimento parziale dell’istanza integrativa di accesso documentale presentata da Sciovie Ladinia s.p.a. a mezzo PEC in data 13.02.2026, al fine di ottenere, tra le altre, la documentazione inerente alle domande di partecipazione (comprensive di tutta la modulistica e di tutti i relativi allegati) presentate da ciascuna delle società collocatesi in posizione utile ai fini della erogazione del contributo (“Soggetti a cui è concesso il contributo”), di cui all’Allegato 1 alla nota del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione, nessuna eccettuata e/o esclusa, richiesta con la predetta istanza del 13.02.2026; e per la condanna dell’Amministrazione resistente a esibire tutti i documenti oggetto di istanza;

Giustizia amministrativa202601023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale, mediante ostensione limitata, della documentazione richiesta con domanda di accesso difensivo del 13 febbraio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società, collocata al 30° posto nella graduatoria di una procedura per la concessione di contributi destinati alla ristrutturazione, all’ammodernamento e alla manutenzione di impianti di risalita e di innevamento artificiale, aveva impugnato gli atti della procedura e presentato successive istanze di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. Le prime istanze, formulate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, riguardavano documenti relativi alla valutazione, alla graduatoria e alle modalità di sorteggio; esse sono state superate da una nuova domanda di accesso del 13 febbraio 2026. Con tale domanda la società ha chiesto, per esigenze difensive nel giudizio di annullamento, le domande di partecipazione complete di modulistica e allegati delle imprese ammesse a finanziamento, nonché eventuali relazioni tecniche, richieste di integrazione o chiarimenti e relative risposte. Il Ministero ha consentito l’accesso solo alla documentazione compresa nell’elenco dell’Avviso pubblico e, in concreto, ha trasmesso il solo Modulo A, oscurando dati personali, segreti tecnici e commerciali e parti non pubbliche dei bilanci. La ricorrente ha contestato l’incompletezza dell’ostensione, sostenendo che il solo Modulo A non consentisse di verificare l’attribuzione dei punteggi, poiché i criteri di valutazione richiedevano anche documentazione progettuale, autorizzazioni, documentazione sul livello di progettazione, piani economico-finanziari e delibere o impegni bancari. Ha inoltre dedotto l’interesse difensivo e il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e le censure proposte contro la graduatoria. Quanto alla documentazione relativa a eventuali richieste di integrazione o chiarimenti, la domanda è stata formulata in termini generici e ipotetici, senza indicazione puntuale degli atti né elementi, anche indiziari, circa la loro effettiva esistenza.

La decisione

Il TAR ha rinviato alla fase di merito la decisione sull’eccezione di estromissione per difetto di legittimazione passiva sollevata da una società controinteressata. Ha stralciato una memoria di una controinteressata perché tardivamente depositata rispetto ai termini dimezzati applicabili alla camera di consiglio. Ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., le precedenti istanze ex art. 116, comma 2, c.p.a., in ragione della nuova domanda di accesso e delle dichiarazioni rese dalla difesa della ricorrente. Nel merito, ha parzialmente accolto la nuova istanza. Il giudice ha qualificato il giudizio sull’accesso come giudizio sul rapporto, diretto ad accertare la sussistenza del diritto all’ostensione, con possibilità di considerare anche argomenti non esplicitati nel provvedimento amministrativo. Ha riconosciuto l’interesse diretto, concreto e attuale della società, partecipante alla procedura comparativa e titolare di un interesse difensivo volto a verificare la correttezza dell’attribuzione dei punteggi. Ha ritenuto insufficiente la trasmissione del solo Modulo A, poiché tale documento contiene una relazione descrittiva ma non esaurisce la documentazione allegabile alla domanda e potenzialmente esaminata dalla Commissione per l’attribuzione dei punteggi. È stato quindi riconosciuto il diritto di accesso alle domande di partecipazione complete di tutta la modulistica e dei relativi allegati presentate dai soggetti indicati nell’istanza, nei limiti della documentazione effettivamente detenuta dall’Amministrazione e previo eventuale pagamento dei diritti di segreteria. Il TAR ha escluso che, nel caso concreto, prevalessero esigenze di riservatezza economica e finanziaria dei controinteressati: per l’accesso difensivo a dati economici non sensibili opera il criterio della necessità ai fini della cura e della difesa di un interesse giuridico, e lo stesso Ministero aveva già respinto le opposizioni dei controinteressati. Ha invece respinto la richiesta relativa a eventuali relazioni tecniche, richieste di integrazione o chiarimenti e relative risposte, poiché formulata genericamente e riferita a documenti meramente eventuali, senza prova della loro esistenza o detenzione. Ha ordinato al Ministero del turismo di trasmettere la documentazione relativa alle domande di partecipazione complete entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    «ordina l'esibizione dei documenti richiesti»

    Il giudizio in materia di accesso è diretto all’accertamento del diritto all’ostensione e il giudice, sussistendone i presupposti, può ordinare direttamente all’Amministrazione l’esibizione dei documenti.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale

    La partecipazione alla procedura comparativa e la finalità di verificare la correttezza dell’attribuzione dei punteggi integrano un interesse qualificato all’accesso.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    necessità ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico

    Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza economica e finanziaria opera il criterio della necessità ai fini della cura e difesa dell’interesse giuridico, senza applicazione dei criteri più rigorosi previsti per dati sensibili, giudiziari o supersensibili.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    Le precedenti istanze di accesso sono improcedibili perché superate dalla nuova domanda proposta in sede procedimentale e processuale.

  • artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    I termini per il deposito delle memorie conclusionali nella camera di consiglio sono dimezzati; la memoria depositata oltre il termine di quindici giorni liberi è stata stralciata.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    L’esistenza (o la detenzione) del documento oggetto dell’actio ad exhibendum è un elemento costitutivo del diritto di accesso

    Chi chiede l’accesso deve dimostrare l’esistenza o la detenzione del documento, anche in via presuntiva o indiziaria, ma non mediante mere supposizioni o congetture.

  • art. 1, comma 592, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Costituisce la base normativa del fondo utilizzato per la concessione dei contributi oggetto della procedura.

  • art. 13 dell’Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024

    Disciplina richiamata per la formazione della graduatoria dei soggetti utilmente inseriti ma non beneficiari.

Massime di principio

  • Il giudizio sull’accesso ex art. 116 c.p.a. è un giudizio di accertamento sul rapporto, non un mero giudizio impugnatorio: il giudice verifica autonomamente la sussistenza del diritto all’ostensione e può fondare la decisione anche su argomenti non espressamente indicati nel provvedimento amministrativo.
  • Il partecipante a una procedura comparativa vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso difensivo agli atti e ai documenti utilizzati per attribuire i punteggi agli altri concorrenti, quando l’ostensione sia strumentale alla verifica della legittimità della graduatoria e alla tutela giudiziale della propria posizione.
  • L’ostensione del solo modulo descrittivo della domanda non è sufficiente quando l’attribuzione dei punteggi dipende anche da documenti progettuali, autorizzazioni, piani economico-finanziari, delibere bancarie o altra documentazione allegata e valutata dalla Commissione; il diritto di accesso comprende tale documentazione ulteriore, se individuata e detenuta dall’Amministrazione.
  • Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza economica o finanziaria dei controinteressati, il criterio applicabile è quello della necessità del documento ai fini della cura e della difesa di un interesse giuridico, purché ricorrano i presupposti generali dell’accesso documentale difensivo.
  • Non è accoglibile una richiesta di accesso riferita a documenti indicati in modo generico e come meramente eventuali, se l’istante non fornisce elementi, anche indiziari, dai quali desumere l’esistenza o la detenzione degli atti da parte dell’Amministrazione.
  • La proposizione di una nuova domanda di accesso, sostitutiva o ampliativa delle precedenti, accompagnata dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, determina l’improcedibilità delle precedenti istanze ex art. 116, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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