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Ordinanza

Ordinanza n. 1421/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Giudice di Pace di Mirabella Eclano

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 236/2022 del Giudice di Pace di Mirabella Eclano. Dopo il passaggio della causa in decisione, il TAR ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità: il titolo esecutivo non risulta notificato alla Regione Campania secondo quanto prescritto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Di conseguenza, non risulterebbe ancora decorso il termine di centoventi giorni previsto dalla medesima disposizione per l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Rilevata d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancata notificazione del titolo esecutivo alla Regione Campania e per il mancato decorso del termine di centoventi giorni, ha assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla questione. Ha quindi fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 2 dicembre 2026 e disposto la comunicazione dell’ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni costituiscono, secondo il profilo rilevato dal TAR, condizioni per la proponibilità o ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della Regione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Quando il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa, deve consentire alle parti di presentare memorie prima della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la mancata notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione secondo l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 può determinare l’inammissibilità dell’azione, qualora non sia ancora decorso il termine di centoventi giorni previsto dalla stessa disposizione.
  • Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione potenzialmente decisiva e non previamente trattata dalle parti, deve assegnare loro un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., rinviando la definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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