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Ordinanza

Ordinanza n. 1418/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a. dell’ordinanza n. 26 del 9 agosto 2025 (mai notificata, pubblicata all’Albo Pretorio dal 9.08.2025 al 24.08.2025 – pubblicazione n. 2025/0000755) con cui il Comune di Ravello-Comando unico di Polizia Locale Tramonti Ravello, ha riservato, nei pressi del cimitero di Atrani (sito nel Comune di Ravello), (pag. 25) “n. 3 (tre) stalli di sosta, individuati nei pressi dell’ingresso del Cimitero di Atrani (lato destro con direzione dalla SS 163 al centro di Ravello nei pressi del civico n. 53), riservati ai visitatori del cimitero negli orari di apertura. Oltre tale orario i posti saranno riservati ai cittadini dei comuni di Ravello e Scala previa esposizione del relativo contrassegno”; b. della medesima ordinanza nella parte in cui (sempre a pag. 25) ha previsto: “Dopo il civico n. 51 (lato destro con direzione dalla SS 163 al centro di Ravello oltre l'area di ingresso del cimitero di Atrani) park 3, area di sosta riservata oltre che ai veicoli dei residenti del Comune di Ravello, anche ai residenti che espongono apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Atrani” anziché gratuitamente ed ai soli residenti di Atrani; c. ove occorra, della delibera di Giunta comunale n. 22 del 3 marzo 2009, con cui il Comune di Ravello ha esteso il perimetro del proprio centro urbano ivi includendo il “tratto della ex Strada Statale 373 che va dal caposaldo Bivio Ravello, al km 0.00, al caposaldo Civita, al Km. 1,00+500”; d. di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti, ivi inclusi, ove interpretati come lesivi, i nulla osta rilasciati dalla Provincia di Salerno per la realizzazione degli stalli di sosta di cui si controverte; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI PINO ANTONELLA il 26\1\2026: a. dell’ordinanza n. 26 del 9 agosto 2025 con cui il Comune di Ravello-Comando unico di Polizia Locale Tramonti-Ravello, ha riservato, nei pressi del cimitero di Atrani (sito nel Comune di Ravello), (cfr. p. 6) “n. 3 (tre) stalli di sosta, individuati nei pressi dell’ingresso del Cimitero di Atrani (lato destro con direzione dalla SS 163 al centro di Ravello nei pressi del civico n. 53), riservati ai visitatori del cimitero negli orari di apertura. Oltre tale orario i posti saranno riservati ai cittadini dei comuni di Ravello e Scala previa esposizione del relativo contrassegno”; b. della medesima ordinanza sub a. nella parte in cui (sempre a pag. 6) ha previsto: “Dopo il civico n. 51 (lato destro con direzione dalla SS 163 al centro di Ravello oltre l’area di ingresso del cimitero di Atrani) park 3, area di sosta riservata oltre che ai veicoli dei residenti del Comune di Ravello, anche ai residenti che espongono apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Atrani” anziché ai soli residenti del Comune di Atrani; c. della delibera di Giunta comunale n. 22 del 3 marzo 2009, con cui il Comune di Ravello ha esteso il perimetro del proprio centro urbano ivi includendo il “tratto della ex Strada Statale 373 che va dal caposaldo Bivio Ravello, al km 0.00, al caposaldo Civita, al Km. 1,00+500”; d. del nulla osta reso dalla Provincia di Salerno (n. 39815) in data 18 luglio 2023, per la realizzazione di n. 5 aree da adibire a stalli di sosta all’interno del centro abitato, ove considerato lesivo e, comunque, autorizzativo degli atti sopra indicati; e. di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da COMUNE DI RAVELLO il 11\3\2026: - dell’atto n. prot. PSA 202600002643 del 12.1.2026 del Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Salerno, nella parte in cui stabilisce l’ultrattività dell’ordinanza n. 99 del 6.7.2006 della Provincia di Salerno, e soprattutto laddove afferma “la piena vigenza dell’Ordinanza n. 99/20206 per la parte attinente le caratteristiche strutturali e geometriche della strada, ovvero concernenti l’istituzione di stalli di sosta ed aree di parcheggio dal Km 0+800 al Km 1+040 della SR n. 373 lato dx direzione Ravello, stalli di sosta tuttora nella disponibilità dei veicoli muniti di contrassegno ‘residente’ rilasciato dal Comune di Atrani, coerentemente alla nota di questo settore viabilità prot. 55887 del 08/05/2024” e diffida il “Comune di Ravello per il ripristino degli stalli di sosta con strisce gialle dal Km 0+800 al Km 1+040 della SR n. 373 in Comune di Ravello, lato dx, riservati ai residenti di Atrani, come già intimato con nota prot. 55887 del 08/05/2024”; -di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso, ove occorra e se ancora esistente, e sempre nella parte lesiva, degli atti prot. 19250 del 31.7.2014 e 55887 del 08/05/2024 della Provincia di Salerno, nonché, sempre per la parte di interesse, dell’atto n. 14078 del 9.2.2026, di conferma dell’atto n. 2643 del 12.1.2026;

Giustizia amministrativa202501726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Ordinanza sulle modalità di riserva e utilizzazione di stalli di sosta presso il cimitero di Atrani e istanze di esecuzione della precedente misura cautelare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio principale e nei motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 26 del 9 agosto 2025 del Comune di Ravello-Comando unico di Polizia Locale Tramonti-Ravello, nella parte in cui riservava tre stalli presso l’ingresso del cimitero di Atrani ai visitatori negli orari di apertura e, oltre tali orari, ai cittadini di Ravello e Scala muniti di contrassegno, nonché nella parte in cui consentiva la sosta, oltre che ai residenti di Ravello, ai residenti di Atrani muniti di apposita autorizzazione comunale. Sono stati inoltre impugnati atti presupposti, compresa la delibera comunale di delimitazione del centro abitato e il nulla osta della Provincia di Salerno. Il Comune di Ravello ha proposto ricorso incidentale contro un atto provinciale che affermava la perdurante efficacia di una precedente ordinanza provinciale e imponeva il ripristino degli stalli riservati ai residenti di Atrani. In una precedente ordinanza cautelare n. 176/2026 il TAR aveva ritenuto sussistente il fumus, per l’assenza di uno specifico parere dell’ente proprietario della strada, richiesto dall’art. 7, comma 3, del Codice della strada, nonché il periculum. Successivamente, il Comune di Atrani e i ricorrenti hanno presentato istanze ex art. 59 c.p.a. lamentando la mancata esecuzione della misura cautelare. Il Comune di Ravello ha eccepito, quanto all’istanza del Comune di Atrani, il difetto di legittimazione del mero interveniente ad adiuvandum e, quanto all’istanza dei ricorrenti, la carenza di interesse, sostenendo di avere già dato esecuzione alla misura non elevando più contravvenzioni. Con ulteriore memoria ha documentato l’adozione dell’ordinanza n. 36 del 17 luglio 2026, il ripristino della validità della precedente ordinanza provinciale e l’installazione della segnaletica verticale relativa agli stalli riservati ai veicoli muniti di contrassegno di residente rilasciato dal Comune di Atrani.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili le istanze di esecuzione della misura cautelare ex art. 59 c.p.a. Ha ritenuto comprovato, mediante la determina dirigenziale e la documentazione fotografica depositata, che il Comune di Ravello avesse dato esecuzione al contenuto dell’ordinanza cautelare n. 176/2026, anche attraverso l’adozione dell’ordinanza n. 36 del 17 luglio 2026 e l’installazione della segnaletica verticale. La sopravvenuta esecuzione ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sulle istanze esecutive. Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso principale, i motivi aggiunti o il ricorso incidentale. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    Consente di chiedere al giudice l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione delle misure cautelari; quando l’amministrazione dimostra di aver dato esecuzione al provvedimento cautelare, l’istanza esecutiva diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. n. 285/1992

    È stato richiamato nella precedente fase cautelare quale base della necessità di uno specifico parere dell’ente proprietario della strada per il provvedimento relativo alla disciplina della sosta.

  • art. 6, comma 4, lett. f), d.lgs. n. 285/1992

    È stato richiamato dal Comune per sostenere la prevalenza della segnaletica verticale su quella orizzontale nel disciplinare gli stalli di sosta.

Massime di principio

  • L’istanza proposta ai sensi dell’art. 59 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una misura cautelare diviene improcedibile quando l’amministrazione dimostra di aver spontaneamente dato integrale esecuzione al comando cautelare, facendo venir meno l’interesse attuale alla decisione.
  • La prova dell’esecuzione di una misura cautelare può risultare dalla documentazione amministrativa relativa agli atti adottati in esecuzione e dalla documentazione fotografica attestante l’effettivo adeguamento della segnaletica o dell’attività amministrativa.
  • La decisione sull’istanza di esecuzione della misura cautelare non comporta, di per sé, la definizione nel merito delle impugnazioni rivolte contro gli atti originari o contro gli atti sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCircolazione stradale e viabilità
RamiProcesso amministrativoTrasporti e circolazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelare

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