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Ordinanza

Ordinanza n. 1417/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 220, emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 11.6.2018, pubblicata il 13.6.2018, notificata il 28.6.2018, divenuta definitiva, in quanto non impugnata, in data 29.7.2018;

Giustizia amministrativa201900717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza civile definitiva n. 220/2018 del Tribunale di Vallo della Lucania

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio è stato promosso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza civile definitiva n. 220/2018. Nel corso dell'esecuzione, il Commissario ad acta ha comunicato di avere concluso positivamente la ricerca dei tecnici necessari all'incarico, individuando progettisti, geologi e il dipendente incaricato del rilievo topografico, nonché il servizio di noleggio dell'attrezzatura occorrente. Poiché l'area interessata dal tracciato risultava invasa da fitta vegetazione, il Commissario ha chiesto l'autorizzazione ad affidare a una ditta di giardinaggio le operazioni di pulizia propedeutiche al rilievo e alla verifica tecnica del sito.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'individuazione dei tecnici da parte del Commissario ad acta e ha accolto la richiesta di autorizzare le operazioni di pulizia dell'area, ritenendole necessarie e propedeutiche alla corretta esecuzione dell'incarico tecnico. Ha precisato che i compensi della ditta, la cui denominazione deve essere comunicata tempestivamente alla Segreteria, potranno essere liquidati quali spese sostenute dal Commissario ad acta previa produzione della documentazione giustificativa, ai sensi degli artt. 56 e 57 d.P.R. n. 115/2002. L'ordinanza rende quindi chiarimenti nell'ambito del giudizio di ottemperanza, senza definire la controversia principale.

Norme richiamate

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base normativa per la liquidazione delle spese sostenute dal Commissario ad acta, previa documentazione.

  • art. 57 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato con l'art. 56 per la liquidazione delle spese sostenute dal Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può autorizzare il Commissario ad acta a compiere attività materiali necessarie e propedeutiche all'esecuzione dell'incarico tecnico previsto dal giudicato, quando tali attività risultino indispensabili per l'accertamento e la realizzazione dell'intervento dovuto.
  • Le spese sostenute dal Commissario ad acta per attività autorizzate possono essere liquidate previa produzione della relativa documentazione giustificativa e nel rispetto degli artt. 56 e 57 d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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