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Ordinanza

Ordinanza n. 1423/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'Ordinanza n. 11 del 30/03/2026, notificata alla ricorrente, con la quale il Sindaco del Comune di Morcone ha ordinato alla società Tatooine LeaseCo S.r.l. di provvedere, entro 30 giorni, all'esecuzione di una serie di interventi di messa in sicurezza, pulizia e bonifica dell'immobile denominato “Ex Hotel La Formica”, sito in Morcone (BN), via Raccordo Cappuccini snc; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la nota prot. n. 117508 u. del 10.02.2026 dell'Azienda Sanitaria Locale di Benevento, ove lesiva degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202601185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che impone interventi di messa in sicurezza, pulizia e bonifica dell'immobile "Ex Hotel La Formica"

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza sindacale e ha chiesto la sospensione cautelare della sua efficacia. Il Comune resistente ha eccepito, con memoria depositata il 15 luglio 2026, l'incompetenza della Sezione staccata di Salerno, sostenendo che, essendo l'amministrazione ricompresa nella provincia di Benevento, la controversia dovesse essere trattata presso la sede centrale del TAR Campania. La ricorrente ha eccepito la tardività della contestazione del riparto di competenza, assumendo che avrebbe dovuto essere formulata già nell'atto di costituzione in giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività sollevata dalla ricorrente. Ha interpretato l'art. 47 c.p.a. nel senso che la parte diversa dal ricorrente può contestare il riparto tra sede centrale e sezione staccata nell'atto di costituzione oppure con atto depositato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 46, comma 1, c.p.a. Poiché il ricorso era stato notificato il 20 maggio 2026, il termine complessivo sarebbe scaduto il 18 agosto 2026, senza considerare la sospensione feriale; l'istanza depositata il 15 luglio 2026 era pertanto tempestiva. Rilevato inoltre che, pur non configurandosi il riparto tra sede centrale e sezione staccata come questione di competenza in senso stretto, la richiesta di trattazione presso la sede centrale imponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Campania ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a., il Collegio non ha deciso nel merito dell'impugnazione né sulla domanda cautelare e ha disposto la trasmissione del fascicolo.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.a.

    se una parte, diversa da quella ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal Tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché nella Sezione staccata o viceversa, debba eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 46, comma 1, del codice

    La contestazione del riparto tra sede centrale e sezione staccata non deve necessariamente essere proposta con l'atto di costituzione: è tempestiva anche se depositata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni previsto per la costituzione ai sensi dell'art. 46, comma 1, c.p.a. In presenza della richiesta di trattazione presso la sede centrale, il fascicolo deve essere trasmesso al Presidente del TAR ai sensi del comma 2.

  • art. 46, comma 1, c.p.a.

    termine di 60 giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso per la costituzione, la presentazione di memorie, di istanze e di mezzi di prova

    Il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso costituisce il termine di riferimento per il successivo termine di trenta giorni previsto dall'art. 47 c.p.a. per contestare il riparto tra sede centrale e sezione staccata.

Massime di principio

  • La parte diversa dal ricorrente può contestare il riparto territoriale interno tra la sede centrale del TAR e una sezione staccata non solo nell'atto di costituzione, ma anche con atto depositato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 46, comma 1, c.p.a.; l'eccezione proposta entro tale termine è tempestiva.
  • Quando venga chiesta la trattazione del ricorso presso la sede centrale del TAR, il fascicolo deve essere trasmesso al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a., anche se il riparto tra sede centrale e sezione staccata non costituisce questione di competenza in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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