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Ordinanza

Ordinanza n. 358/2026 - Torino, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Alessandria ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia e gli atti istruttori presupposti, deducendone l'illegittimità, nonché ha chiesto il risarcimento dei danni. Nella fase cautelare il TAR ha esaminato la plausibilità delle censure relative alla valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa. L'amministrazione aveva fondato l'interdittiva, tra l'altro, sulla circostanza che una società già destinataria di informazione interdittiva, confermata in sede giurisdizionale, detenesse la totalità delle quote della ricorrente e sulla commistione tra i soggetti di vertice delle due società. È emerso, tuttavia, che la società controllante era sottoposta al controllo giudiziario previsto dall'art. 34-bis d.lgs. 159/2011; la ricorrente ha quindi contestato, in sostanza, l'omessa considerazione di tale elemento ai fini della possibile applicazione della prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis dello stesso decreto.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini di un riesame, senza definire il merito delle domande di annullamento e risarcimento. Ha ritenuto che, allo stato degli atti e nei limiti propri della fase cautelare, l'amministrazione avesse in linea generale correttamente applicato i criteri relativi alla prognosi di infiltrazione mafiosa: tale prognosi è discrezionale, induttiva e probabilistica e deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti secondo il criterio del più probabile che non. Anche i rapporti commerciali o associativi con un'impresa esposta a rischio di influenza criminale possono costituire indice sufficiente, purché natura, consistenza e contenuto dei rapporti rivelino legami idonei a evidenziare un rischio di contagio. Tuttavia, poiché la società controllante era sottoposta a controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011, il Prefetto avrebbe dovuto utilizzare la relativa perizia per valutare l'opportunità di applicare alla ricorrente la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis. È stata quindi ordinata la riapertura del procedimento, in contraddittorio con l'interessata, limitatamente alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 94-bis. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 27 gennaio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    Il controllo giudiziario della società ritenuta esposta al rischio di infiltrazione mafiosa costituisce un elemento che l'amministrazione deve considerare nel riesame della posizione dell'impresa collegata.

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    L'informazione antimafia si fonda sulla valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa.

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa del provvedimento interdittivo impugnato.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa del procedimento e dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Imponeva all'amministrazione, nel caso concreto, di riaprire il procedimento in contraddittorio per valutare l'opportunità di applicare la prevenzione collaborativa, utilizzando la medesima perizia relativa al controllo giudiziario.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta dalla ricorrente e consente l'accoglimento dell'istanza ai fini del riesame.

Massime di principio

  • La prognosi prefettizia sul pericolo di infiltrazione mafiosa ha natura discrezionale, induttiva e probabilistica: non richiede la certezza propria dell'accertamento penale, ma deve essere sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti secondo il criterio del più probabile che non.
  • I rapporti commerciali o associativi con un'impresa già destinataria di informazione antimafia possono costituire, anche da soli, indice del tentativo di infiltrazione mafiosa, ma soltanto quando natura, consistenza e contenuto delle relazioni siano concretamente idonei a rivelare legami illeciti e il rischio di contagio criminale.
  • Quando l'impresa collegata, sulla cui posizione si fonda l'interdittiva, è sottoposta a controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011, l'amministrazione deve considerare gli elementi risultanti dalla relativa perizia e riaprire il procedimento in contraddittorio per valutare l'eventuale applicazione della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011.
  • La tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame anche quando il giudice ritenga plausibile la correttezza della valutazione interdittiva, qualora emergano elementi sopravvenuti o non adeguatamente considerati che impongano una nuova valutazione dell'alternativa misura della prevenzione collaborativa.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneControllo giudiziarioPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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