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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17047/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla partecipazione di una dipendente di ente locale a una selezione interna per progressione verticale a funzionario amministrativo bandita nel 2002 e conclusa nel 2004, nella quale ella risultò inizialmente non vincitrice. In seguito a un giudicato del giudice amministrativo, l’amministrazione rettificò la graduatoria nel 2008 e la dipendente ottenne l’inquadramento nella categoria D con effetti dal 2008, ma non poté partecipare, per il ritardo nell’inquadramento, alle procedure di progressione economica orizzontale bandite nel frattempo, dalle quali gli altri dipendenti di categoria D avevano conseguito le posizioni D2 e D3. Il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria; la Corte d’appello, invece, ha qualificato la pretesa come responsabilità contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c. e ha condannato l’ente al risarcimento del danno da perdita di chance, liquidato nell’80% del differenziale retributivo tra quanto percepito dalla dipendente e quanto percepito da un collega in D2 dal 2005 e D3 dal 2006. Nel ricorso per cassazione l’ente ha sostenuto: 1) che la responsabilità dovesse essere aquiliana ex art. 2043 c.c. e non contrattuale; 2) che, conseguentemente, il termine di prescrizione fosse quinquennale e non decennale; 3) che il danno da perdita di chance fosse stato ritenuto senza prova e con erroneo richiamo all’art. 2059 c.c.; 4) che l’appello fosse nullo per indeterminatezza del petitum; 5) che il dispositivo di condanna fosse incerto e quindi nullo; 6) che non fosse stato considerato l’aliunde perceptum e il riconoscimento della categoria D2 dal 2008; 7) che non vi fosse violazione del principio di buon andamento, avendo l’amministrazione dato esecuzione al giudicato amministrativo. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, affermando che il ritardato inquadramento integra inadempimento contrattuale, che la perdita di chance è danno patrimoniale risarcibile se provata anche per presunzioni e poi liquidabile equitativamente, che le censure processuali erano in parte nuove o non autosufficienti e che l’esecuzione del giudicato amministrativo non elimina le conseguenze dannose del ritardo, sicché il ricorso è stato integralmente respinto con condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Ha confermato la qualificazione della domanda come azione per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., con conseguente prescrizione decennale; ha ribadito che il danno da perdita di chance ha natura patrimoniale e può essere provato anche in via presuntiva; ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi processuali relativi a indeterminatezza dell’appello, asserita nullità del dispositivo e omessa considerazione dell’aliunde perceptum; ha infine ritenuto irrilevante, ai fini esonerativi, la successiva esecuzione del giudicato amministrativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Il ritardato inquadramento della dipendente è stato qualificato come inadempimento di uno specifico obbligo contrattuale del datore di lavoro pubblico.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte ha escluso che la fattispecie dovesse essere ricondotta alla responsabilità aquiliana, ritenendo corretta la qualificazione contrattuale.

  • art. 2946 c.c.

    Essendo la responsabilità contrattuale, il diritto al risarcimento è soggetto a prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2947 c.c.

    La prescrizione quinquennale invocata dal ricorrente è stata ritenuta inconferente perché presupponeva una responsabilità extracontrattuale non accolta.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno da perdita di chance non è stato ricondotto al danno non patrimoniale, ma qualificato come danno-conseguenza patrimoniale.

  • art. 414 c.p.c.

    La censura sull'indeterminatezza dell'appello è stata ritenuta nuova e comunque non specificamente supportata dal contenuto dell'atto di appello.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione è configurabile solo in caso di motivazione mancante o radicalmente incomprensibile; nel caso concreto la motivazione esisteva ed era intellegibile.

  • artt. 1223 e 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno da perdita di chance richiede un criterio di determinazione coerente con il grado di probabilità della chance perduta e con il nesso causale con l'inadempimento.

  • art. 97 Cost.

    La pronta esecuzione del giudicato amministrativo non esclude la responsabilità per il pregiudizio già verificatosi a causa del ritardo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dall'ente ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere nullità processuali della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte ribadisce l'onere di specifica indicazione e allegazione degli atti processuali rilevanti, anche per i vizi di error in procedendo.

  • art. 369, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve consentire l'immediato reperimento degli atti processuali rilevanti, pena inammissibilità della censura.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata nel dispositivo finale sulle conseguenze economiche del giudizio, senza ulteriori precisazioni nel testo riportato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’erroneo o tardivo inquadramento derivante da una procedura selettiva interna può integrare inadempimento contrattuale del datore di lavoro pubblico, con applicazione della prescrizione decennale.
  • La perdita di chance costituisce un danno patrimoniale autonomo: non coincide con il risultato finale perduto, ma con la concreta e seria possibilità di conseguirlo; la prova della chance può essere fornita anche per presunzioni e poi il danno può essere liquidato equitativamente.
  • Ai fini del risarcimento per perdita di chance, il giudice deve valutare il grado di probabilità del risultato favorevole e può utilizzare come parametro l’utilità economica finale perduta, senza però confondere tale utilità con il danno stesso.
  • In sede di legittimità, le censure processuali sono inammissibili se nuove, non specificamente dedotte nei gradi di merito o non autosufficienti per difetto di indicazione e trascrizione degli atti rilevanti.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia radicalmente incomprensibile; non basta una motivazione ritenuta sintetica o non condivisibile.
  • La successiva esecuzione di un giudicato amministrativo non elimina le conseguenze dannose già prodotte dal ritardo nell’adempimento, ove il pregiudizio derivi dalla perdita di occasioni favorevoli nel periodo intermedio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDanno non patrimonialeNullitàNesso di causalità

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