Cassazione Penale, Ordinanza n. 19668/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato, per effetto della mancata ammissione del ricorso, la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali nonché il pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per più reati. Con un unico motivo ha dedotto la mera apparenza della motivazione della decisione impugnata quanto all'affermazione della propria responsabilità penale. La censura è stata ritenuta del tutto generica perché non si confrontava con la vicenda concreta né con le argomentazioni della sentenza di merito.
Norme richiamate
Norma richiamata come uno dei titoli di reato oggetto della condanna confermata in appello.
art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992
Norma richiamata come uno dei titoli di reato oggetto della condanna confermata in appello.
art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma richiamata come uno dei titoli di reato oggetto della condanna confermata in appello.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01
È richiamato il principio secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso del tutto generico, privo di confronto con la vicenda concreta e con le ragioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti ad affermare l'apparenza o l'illogicità della motivazione senza confrontarsi specificamente con i fatti di causa e con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla motivazione deve essere autosufficiente e concreta: non basta una critica assertiva, ma occorre indicare in modo puntuale quali passaggi della decisione sarebbero viziati e per quali ragioni.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
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