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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28383/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un ufficio dell'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento IRPEF con cui recuperava a tassazione una plusvalenza ritenuta conseguita nel 2004 dalla cessione di un terreno lottizzato. Il contribuente aveva impugnato l'atto; in primo grado la pretesa era stata solo ridotta, mentre in appello la decisione era stata riformata con rigetto integrale del ricorso introduttivo. In cassazione il contribuente proponeva due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 del d.P.R. 917/1986, in relazione alla determinazione del momento di riferimento per il calcolo della plusvalenza, e omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'esame della perizia. Tuttavia, prima di esaminare i motivi di merito, la Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso era improcedibile perché, avendo il ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, doveva applicarsi il termine breve di sessanta giorni e, quindi, egli era onerato del deposito della copia autentica della decisione con relata di notifica; deposito che non risultava effettuato entro il termine di legge.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di merito perché ha dichiarato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. Ha ritenuto che la parte ricorrente avesse affermato nel ricorso la notificazione della sentenza impugnata; poiché tra la pubblicazione della sentenza e la consegna dell'atto per la notificazione del ricorso era decorso un periodo superiore a sessanta giorni, operava il termine breve di impugnazione e sussisteva l'onere di depositare la copia autentica della sentenza notificata. Tale documento non era stato depositato né dal ricorrente né dalla resistente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l'Agenzia delle Entrate non aveva svolto difese sostanziali in cassazione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 d.P.R. 917/1986

    Richiamato solo come norma sostanziale asseritamente violata nella determinazione della plusvalenza tassabile.

  • art. 68 d.P.R. 917/1986

    Richiamato solo come norma sostanziale asseritamente violata nella quantificazione della plusvalenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicata come base del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Indicata come base del secondo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere depositato entro venti giorni dall'ultima notificazione, a pena di improcedibilità; se la sentenza è notificata, va depositata anche la copia autentica con relata.

  • art. 369, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio in ipotesi specifiche in cui la decorrenza del termine breve dipenda da comunicazione o notificazione della cancelleria.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Consente il deposito della copia autentica della sentenza notificata nei modi ivi previsti, purché entro il termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Indica il termine breve di sessanta giorni per proporre impugnazione quando risulti la notificazione della sentenza.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Richiamato come termine lungo di impugnazione quando non risulti la notificazione della sentenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per il caso in cui la copia notificata della sentenza sia stata prodotta dal controricorrente nei termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Consente l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Se il ricorrente dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte applica il termine breve di impugnazione e pretende il deposito della copia autentica della sentenza con relata di notifica entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.
  • La mancata produzione della sentenza notificata, quando sia necessario per verificare la tempestività dell'impugnazione, determina improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio e indipendentemente da eccezioni della controparte.
  • La dichiarazione del ricorrente circa la notificazione della sentenza costituisce fatto processuale imputabile alla parte e non può essere successivamente corretta per evitare gli effetti decadenziali o l'improcedibilità.
  • L'improcedibilità per omesso deposito della sentenza notificata non è superata dalla sola circostanza che il ricorso sia stato notificato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, se il deposito prescritto non è stato effettuato.
  • L'onere di produzione può venire meno solo se la copia notificata della decisione sia già comunque nella disponibilità della Corte per effetto del deposito del controricorrente o dell'acquisizione del fascicolo nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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