Cassazione Civile, Ordinanza n. 12730/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cliente nei confronti della compagnia assicurativa per il pagamento di oltre 217 mila euro, somma che la ricorrente assumeva di aver versato all’agente dell’agenzia M10 per la sottoscrizione di polizze, somme che l’agente non avrebbe poi riversato alla preponente. L’assicurazione propose opposizione e il decreto fu revocato; in appello la domanda di ripetizione fu respinta perché non risultava provato l’effettivo incasso dei premi da parte dell’agente e quindi l’effettiva perdita patrimoniale della cliente. Con il ricorso per cassazione la cliente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2049, 2697, 1375, 1223, 1227, 1228, 1396 e 1398 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la responsabilità della compagnia ex art. 2049 c.c. per il solo difetto di prova dell’incasso, nonostante la produzione delle polizze quietanzate e della copia degli assegni e nonostante, a suo dire, la norma tuteli il terzo e non richieda la prova dell’effettivo incasso quale elemento costitutivo della responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse colto la ratio decidendi della sentenza impugnata: per accogliere una domanda di ripetizione occorre dimostrare un effettivo spostamento patrimoniale e quindi un danno effettivo. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva accertato che nessuno degli assegni prodotti risultava effettivamente incassato dall’agente e che solo un assegno era stato incassato personalmente dal medesimo, ma senza prova del collegamento con una polizza anche solo fittizia. Tale apprezzamento di fatto è stato ritenuto incensurabile in sede di legittimità. Ne è derivato il rigetto della pretesa restitutoria e, per soccombenza, la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La responsabilità del preponente non è affermabile in mancanza della prova di un effettivo danno patrimoniale derivante dall’illecito dell’agente; la norma non consente di prescindere dalla dimostrazione dello spostamento patrimoniale concretamente subito dal terzo nel caso di domanda di ripetizione.
La parte che chiede la restituzione deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa l’effettiva perdita patrimoniale e il collegamento tra pagamento e operato dell’agente.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell’esito; la decisione si fonda principalmente sulla mancanza di prova del danno.
È necessario che il danno sia effettivo e causalmente collegato alla condotta dedotta.
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne faccia un autonomo fondamento decisorio.
Richiamato dalla ricorrente in via difensiva, ma non centrale nella ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.
Il motivo di ricorso era formulato come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nella domanda di ripetizione di somme asseritamente versate a un agente, non basta allegare la sottoscrizione di polizze o la presenza di quietanze: occorre provare un effettivo spostamento patrimoniale a carico dell’attore.
- La responsabilità del preponente per l’illecito dell’agente richiede comunque la dimostrazione che il pagamento sia stato effettivamente eseguito e che vi sia un danno patrimoniale concreto e causalmente collegato alla condotta dell’agente.
- Quando la corte di merito accerta in fatto che i titoli prodotti non risultano incassati o che il collegamento tra pagamento e operazione assicurativa non è provato, tale apprezzamento, se non implausibile, non è sindacabile in cassazione.
- In sede di legittimità il ricorso è infondato se critica una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a base della decisione impugnata.
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