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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33839/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. 1) Contestazione dell'utilizzabilità delle chat acquisite in modalita live tramite inserimento di un captatore informatico nel server (captazioni effettuate all'estero e acquisite tramite ordine europeo di indagine), con dedotta assenza di provvedimento autorizzativo e violazione dell'art. 15 Cost.; 2) censura sulla mancanza di prova dell'operativita attuale della cosca Gallace per il periodo 25.11.2020-07.10.2021, essendosi gli accertamenti documentali limitati a fatti anteriori; 3) contestazione della partecipazione di Aloi all'associazione mafiosa: si deduce che i fatti a carico sono episodici e limitati, che vi sono precedenti assoluzioni e che la chat era su dispositivo usato anche dal figlio, con conseguente incertezza sull'effettivo utilizzatore; si contesta inoltre l'insufficiente prova della provenienza illecita delle somme oggetto di conversazioni; 4) censura analoga in relazione al favoreggiamento di latitanti e alla attribuzione dei messaggi al ricorrente, con richiamo ai provvedimenti di cessata pericolosita sociale. La difesa ha inoltre richiamato norme di garanzia procedurali e la giurisprudenza costituzionale sul tema delle intercettazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso infondato o inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite (Giorgi, Gjuzi) e della Corte di giustizia UE (EncroChat), ritenendo ammissibile l'acquisizione tramite ordine europeo di indagine di prove già formatesi all'estero e precisando che spetta al giudice nazionale valutare l'utilizzabilita e la compatibilita con i diritti fondamentali; ha inoltre sottolineato l'onere della difesa di allegare e provare le violazioni contestate e la presunzione relativa di conformita degli atti compiuti all'estero. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. per valorizzare accertamenti giudiziari precedenti e la documentazione che attesta la continuita operativa della cosca Gallace, confermando la motivazione del Tribunale sulla persistenza dell'operativita mafiosa. Terzo e quarto motivo sono stati respinti come inammissibili o manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia logicamente e congruamente ricondotto le conversazioni al ricorrente, abbia dato adeguata motivazione sulla sua partecipazione e che non spetti alla Cassazione riesaminare il merito e rivedere la valutazione degli indizi. Conseguenza pratica: confermata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Aloi Francesco; ricorso respinto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso: il giudice ha applicato i principi relativi alla valutazione della esistenza e continuita di un sodalizio mafioso, anche valorizzando accertamenti pregressi.

  • art. 15 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla tutela della corrispondenza e delle comunicazioni; la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e convenzionale ma ha ritenuto che l'eventuale violazione debba essere allegata e provata dalla difesa.

  • artt. 253-254 cod. proc. pen.

    Norme sulle modalita di acquisizione di conversazioni e documenti informatici; la difesa ha invocato violazioni formali ma la Corte ha ritenuto che la mancata specificazione e prova delle irregolarita renda le censure inammissibili.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    Regola una modalita speciale di acquisizione di dati informatici dall'estero; la Corte chiarisce che la qualificazione del materiale (documento informatico vs risultato di intercettazione) non incide sull'ammissibilita degli atti ottenuti tramite ordine europeo di indagine.

  • art. 238 cod. proc. pen. (e art. 238-bis interpretato dalla giurisprudenza)

    Consente l'utilizzo di fatti storici accertati in precedenti giudizi per provare fatti in altri procedimenti; la Corte ha ritenuto corretta l'utilizzazione di precedenti sentenze per dimostrare la continuita e il radicamento della cosca.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Disciplina l'acquisizione di atti formatisi in altro procedimento; la Corte ha precisato che non è richiesta preventiva autorizzazione e che l'omesso deposito non comporta di per sè inutilizzabilita.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Riferimento alle sanzioni processuali: la Corte ha osservato che l'art. 270 non prevede sanzioni di inutilizzabilita per omesso deposito.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Norme sulle intercettazioni e relative garanzie; la Corte ha ritenuto che alcune garanzie possano essere valutate in una fase successiva e non necessariamente impediscono l'utilizzo per misure cautelari.

  • Direttiva 2014/41/UE

    La Corte ha applicato i principi della direttiva: ordine europeo di indagine può avere ad oggetto prove già in possesso dello Stato di esecuzione; spetta allo Stato di emissione garantire il giusto processo nella valutazione successiva; la direttiva non impone che le condizioni sostanziali di raccolta siano le stesse nello Stato di emissione.

  • Giurisprudenza CEDU e Corte di giustizia UE (EncroChat C-670/22 e altre)

    Richiamate per i principi su intercettazioni, proporzionalità e limiti al controllo della regolarita delle captazioni realizzate all'estero; la Corte italiana ha dato applicazione a tali principi per ritenere ammissibile l'utilizzo delle prove trasmesse.

  • art. 98-undetricies d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259

    Richiamato in relazione all'obbligo di identificazione degli utenti di servizi di comunicazione in Italia, per sottolineare l'anomalia del sistema Sky-Ecc come indizio di clandestinita e anonimato.

Massime di principio

  • Prove ottenute all'estero e trasmesse tramite ordine europeo di indagine possono essere acquisite e utilizzate in Italia: spetta al giudice nazionale verificarne ammissibilità e compatibilità con i diritti fondamentali, ma la difesa ha l'onere di allegare e provare le violazioni contestate.
  • La qualificazione del materiale trasmesso (documento informatico vs risultato di intercettazione) non determina automaticamente l'inutilizzabilità: rilevano le modalita concrete di acquisizione e la possibilità per la difesa di esercitare il contraddittorio nella fase processuale successiva.
  • Sentenze anteriori irrevocabili che accertano l'esistenza e le caratteristiche di una cosca possono essere valorizzate, ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen., per dimostrare la continuità e il radicamento territoriale del sodalizio.
  • La mera possibilità che un dispositivo sia stato utilizzato anche da terzi (es. un figlio) non basta a rendere incerte le attribuzioni dei messaggi: la difesa deve proporre elementi specifici che rendano probabile l'erronea attribuzione.
  • La Corte di Cassazione non rivede il merito delle valutazioni probatorie del giudice di merito o del Tribunale delle misure cautelari; può intervenire solo per vizi di diritto, mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • In presenza di intercettazioni o captazioni tecniche complesse, il diritto a un processo equo impone che la difesa possa esercitare efficacemente le proprie osservazioni nel corso del procedimento: se ciò non sia possibile e l'elemento incide preponderantemente sulla decisione, l'elemento deve essere espunto.

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