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Parere

Parere n. 1620/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Quanto all’affare n.987 del 2024: Ricorso straordinario proposto dalla società Immobiliare Villa Delle Rose s.r.l. contro l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, il Comune di Pontenure, la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Piacenza per l’annullamento del decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 datato 19 gennaio 2023 “in parte qua limitatamente all’approvazione di un aggiornamento del piano di bacino distrettuale del fiume Po: ‘Aggiornamento del piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (Pai-Po) e delle mappe del PGRA del distretto idrogeografico del fiume Po: torrente Nure da Ferriere alla confluenza nel fiume Po’”, pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino il 25 gennaio 2023. Quanto all’affare n.1022 del 2024: Ricorso straordinario proposto dalla società Immobiliare Villa Delle Rose s.r.l. contro l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, il Comune di Pontenure, la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Piacenza per l’annullamento del decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 datato 19 gennaio 2023 “in parte qua limitatamente all’approvazione di un aggiornamento del piano di bacino distrettuale del fiume Po: ‘Aggiornamento del piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (Pai-Po) e delle mappe del PGRA del distretto idrogeografico del fiume Po: torrente Nure da Ferriere alla confluenza nel fiume Po’”, pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino il 25 gennaio 2023.

Giustizia amministrativa202401022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 del 19 gennaio 2023, limitatamente all’aggiornamento del PAI-Po e delle mappe PGRA relativo al torrente Nure.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, proprietaria di due terreni nel Comune di Pontenure destinati dagli strumenti urbanistici locali a nuovi insediamenti residenziali, ha impugnato l’aggiornamento del PAI-Po che ha modificato il limite di progetto, includendo parzialmente le aree nella fascia fluviale B, soggetta a un regime vincolistico più rigoroso rispetto alla fascia C. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, sostenendo di avere conosciuto la lesività dell’atto solo il 5 ottobre 2023 e lamentando la mancata pubblicazione all’albo pretorio comunale. Con il secondo motivo ha contestato nel merito le valutazioni idrauliche e l’istruttoria, sostenendo l’assenza di rischio di allagamento, l’erroneità dei presupposti, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di trasparenza. Il Ministero ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.

Il parere

La Sezione ha riunito i due ricorsi, identici per parti, atto impugnato e motivi, e li ha respinti. Ha ritenuto superfluo esaminare le questioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità, poiché le censure erano manifestamente infondate. La partecipazione dei privati nel procedimento di aggiornamento del piano di bacino ha natura collaborativa e non richiede la titolarità di una specifica posizione soggettiva. L’art. 68, comma 4-ter, del d.lgs. 152/2006 impone adeguate forme di consultazione e osservazione, ma non la pubblicazione all’albo pretorio del Comune interessato. Nel caso concreto la partecipazione è stata garantita mediante la pubblicazione sul portale istituzionale dell’Autorità di bacino e sul bollettino ufficiale regionale, nonché attraverso l’esame delle osservazioni nella Conferenza programmatica. La Sezione ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato una lesione attuale e concreta, anche considerando che la convenzione urbanistica del 27 dicembre 2023 subordinava l’efficacia e l’esecutività del piano di lottizzazione alla definizione delle problematiche relative all’eventuale realizzazione di un’opera idraulica. Le prescrizioni del PAI, ove dichiarate immediatamente vincolanti, hanno efficacia auto-esecutiva e conformativa della proprietà, prevalendo sugli strumenti urbanistici comunali.

Osservazioni

Riunione dei ricorsi

I ricorsi iscritti agli affari n. 987 e n. 1022 del 2024 sono stati riuniti perché identici quanto a ricorrente, amministrazioni intimate, provvedimento impugnato e censure.

Partecipazione procedimentale e pubblicità

La partecipazione dei privati nel procedimento di aggiornamento del piano di bacino ha natura collaborativa. L’art. 68, comma 4-ter, del d.lgs. 152/2006 richiede adeguate forme di consultazione e osservazione, ma non impone la pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio del Comune. Sono sufficienti, nel caso esaminato, la pubblicazione sul portale istituzionale dell’Autorità di bacino e sul bollettino ufficiale regionale.

Efficacia conformativa del PAI

Le disposizioni del piano di bacino, quando dichiarate immediatamente vincolanti ai sensi dell’art. 65, comma 4, del d.lgs. 152/2006, costituiscono antecedente logico e funzionale della pianificazione urbanistica, hanno portata auto-esecutiva e prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali.

Lesione attuale e concreta

La ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio immediato e diretto derivante dall’inclusione parziale dei terreni nella fascia fluviale B. La convenzione urbanistica sottoscritta il 27 dicembre 2023 subordinava infatti l’efficacia e l’esecutività del piano di lottizzazione alla definizione delle problematiche idrauliche.

Censure tecniche e istruttorie

Le contestazioni relative al rischio idraulico, all’istruttoria e alla motivazione non sono state ritenute idonee a superare la manifesta infondatezza complessiva dei ricorsi; la Sezione ha quindi prescisso dall’esame delle questioni preliminari e degli ulteriori argomenti non decisivi.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura relativa alla partecipazione procedimentale; la Sezione ha ritenuto applicabile la disciplina speciale del procedimento di aggiornamento del piano di bacino.

  • art. 10 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative; la censura è stata respinta perché le forme di consultazione previste dalla disciplina del PAI risultavano rispettate.

  • art. 65, comma 4, d.lgs. 152/2006

    Le disposizioni del piano di bacino, ove dichiarate dal piano immediatamente vincolanti, producono effetti sia nei confronti delle amministrazioni pubbliche sia nei confronti dei privati.

  • art. 68, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Prevede il coinvolgimento della Conferenza programmatica regionale nel procedimento di formazione o aggiornamento del piano; nel caso concreto le osservazioni sono state sottoposte a tale sede.

  • art. 68, comma 4-bis, d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa per l’approvazione dell’aggiornamento del piano mediante decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino, previo parere favorevole della Conferenza operativa e acquisizione dell’intesa regionale.

  • art. 68, comma 4-ter, d.lgs. 152/2006

    gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica.

    La disposizione non impone la pubblicazione all’albo pretorio comunale, ma richiede adeguate forme di consultazione e osservazione, soddisfatte dalla pubblicazione sul portale dell’Autorità di bacino e sul bollettino ufficiale regionale.

  • art. 4, comma 6, decreto n. 71 del 2022 dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

    Disciplina l’approvazione dell’aggiornamento del piano di bacino secondo il procedimento richiamato dall’art. 68, comma 4-bis, del d.lgs. 152/2006.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla trasparenza dell’azione amministrativa; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la Sezione ha esaminato tutte le questioni rilevanti, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di aggiornamento dei piani di bacino, la partecipazione dei privati ha natura collaborativa e non presuppone la titolarità di una specifica posizione soggettiva qualificata.
  • L’art. 68, comma 4-ter, del d.lgs. 152/2006 richiede adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica dei piani di bacino, ma non impone, in assenza di una specifica previsione, la pubblicazione degli atti all’albo pretorio del Comune interessato.
  • Le prescrizioni dei piani di bacino dichiarate immediatamente vincolanti ai sensi dell’art. 65, comma 4, del d.lgs. 152/2006 hanno efficacia auto-esecutiva e conformativa della proprietà privata e prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali.
  • L’impugnazione di una prescrizione pianificatoria richiede la dimostrazione di una lesione attuale e concreta; tale lesione non può desumersi automaticamente dalla maggiore intensità del vincolo, soprattutto quando l’efficacia del piano urbanistico privato sia già subordinata alla definizione delle problematiche idrauliche.

Impugnazione dell’aggiornamento del PAI-Po relativo al torrente Nure

Il parere riguarda due ricorsi straordinari identici proposti da una società proprietaria di terreni nel Comune di Pontenure contro il decreto n. 3 del 19 gennaio 2023 del Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Il decreto ha aggiornato il PAI-Po e le mappe PGRA relative al torrente Nure, modificando il limite di progetto e includendo parzialmente i terreni nella fascia fluviale B, caratterizzata da un regime vincolistico più rigoroso rispetto alla fascia C.

Premesse e vicenda urbanistica

I terreni erano classificati dagli strumenti urbanistici comunali come ambito R1 destinato a nuovi insediamenti residenziali, previa approvazione di un piano urbanistico attuativo. La società aveva presentato al Comune di Pontenure una richiesta di autorizzazione alla presentazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata. Nel corso del procedimento il decreto dell’Autorità di bacino ha modificato la disciplina delle aree sotto il profilo del rischio e della tutela idraulica.

Motivi dei ricorsi

La società ha dedotto due gruppi di censure:

  • violazione degli artt. 9 e 10 della l. 241/1990, degli artt. 66 e 68 del d.lgs. 152/2006 e dei principi di pubblicità e partecipazione, per la mancata pubblicazione del decreto all’albo pretorio del Comune e per avere conosciuto la lesività dell’atto solo nell’ottobre 2023;
  • violazione delle norme tecniche del PAI, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e violazione della trasparenza, sostenendo che l’area non fosse precedentemente interessata da rischio idraulico e contestando le valutazioni tecniche poste a fondamento del vincolo.

Riunione e contraddittorio

La Sezione ha riunito gli affari n. 987 e n. 1022 del 2024 perché riguardavano gli stessi soggetti, il medesimo decreto e identiche censure. Ha inoltre dato atto che il contraddittorio era stato assicurato, anche considerando le memorie e le repliche depositate dalle parti nel corso del procedimento.

Partecipazione e pubblicità del piano

La Sezione ha qualificato la partecipazione dei privati nel procedimento di aggiornamento del piano di bacino come partecipazione collaborativa, finalizzata a coinvolgere chiunque abbia interesse alla definizione degli usi del territorio, senza richiedere la titolarità di una posizione soggettiva specifica.

Ai sensi dell’art. 68, comma 4-ter, del d.lgs. 152/2006, gli aggiornamenti dei piani devono garantire adeguate forme di consultazione e osservazione. La disposizione, tuttavia, non prescrive la pubblicazione all’albo pretorio del Comune interessato. Nel caso concreto, le garanzie partecipative sono state ritenute soddisfatte dalla pubblicazione sul portale istituzionale dell’Autorità di bacino e sul bollettino ufficiale regionale, nonché dall’esame delle osservazioni nella Conferenza programmatica regionale. Il decreto dava infatti atto delle osservazioni presentate dagli interessati e del loro parziale accoglimento nella predisposizione definitiva dell’aggiornamento.

Efficacia del PAI e rapporto con la pianificazione comunale

La Sezione ha richiamato l’art. 65, comma 4, del d.lgs. 152/2006, secondo cui le disposizioni del piano di bacino sono immediatamente vincolanti per amministrazioni e privati quando il piano lo preveda. Il piano di bacino costituisce un antecedente logico e funzionale della pianificazione urbanistica e le sue prescrizioni hanno efficacia conformativa della proprietà privata.

Il PAI è quindi posto, per gli interessi di tutela idrogeologica perseguiti, in posizione prevalente rispetto agli strumenti normativi e programmatori comunali. Le relative prescrizioni sono state qualificate come auto-esecutive e direttamente incidenti sugli usi urbanistici del territorio.

Mancanza di una lesione attuale e concreta

La Sezione ha rilevato che la società non aveva dimostrato un pregiudizio immediato e diretto derivante dall’inclusione parziale dei terreni nella fascia B. In particolare, la convenzione urbanistica del 27 dicembre 2023 subordinava l’efficacia e l’esecutività del piano di lottizzazione alla definizione delle problematiche relative all’eventuale realizzazione di un’opera idraulica di contenimento delle piene del torrente Nure.

Tale clausola ha confermato, secondo la Sezione, che la concreta operatività dell’intervento urbanistico dipendeva comunque dalla soluzione delle questioni idrauliche e che non era stata dimostrata una lesione attuale idonea a fondare l’accoglimento del ricorso.

Decisione

Poiché le censure sono state ritenute manifestamente infondate, la Sezione ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di tardività e inammissibilità sollevate dal Ministero. Il parere conclusivo è stato nel senso della riunione e del rigetto di entrambi i ricorsi straordinari.

Come è indicizzato

MaterieAcque e demanio idricoVincoli urbanisticiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiAmbienteUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoria

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