Parere n. 1622/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto con deposito diretto ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro il Prefetto di Imperia per l’annullamento del provvedimento n.14094 del 28 ottobre 2021, notificato il 21 novembre 2021, concernente il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti. Definito con parere n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2025 – Richiesta di correzione di errore materiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta di correzione di errori materiali nel parere del 5 dicembre 2025 relativo al divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La Sezione è chiamata a stabilire se due discrasie contenute nel precedente parere del 5 dicembre 2025 costituiscano errori materiali correggibili: l’indicazione, nell’epigrafe, di una durata triennale del divieto, non risultante dal provvedimento impugnato, e l’indicazione, nel dispositivo, del rigetto del ricorso anziché della sua inammissibilità per il carattere non definitivo dell’atto impugnato.
Il parere
La Sezione accoglie la richiesta del Ministero dell’interno, ritenendo che le discrasie siano meri errori materiali immediatamente riconoscibili dal fascicolo e dal contesto del precedente parere. Precisa che tali errori non hanno inciso sul contenuto sostanziale né sulle valutazioni della decisione. Dispone quindi l’eliminazione dell’espressione relativa alla durata triennale del divieto e la sostituzione della formula dispositiva concernente il rigetto con quella corretta relativa alla dichiarazione di inammissibilità, con assorbimento dell’istanza cautelare.
Osservazioni
Epigrafe - durata del divieto
Deve essere espunta l’espressione “per anni 3 (tre)”, poiché il provvedimento prefettizio impugnato non recava alcuna limitazione temporale.
Dispositivo del precedente parere - qualificazione dell’esito
La frase “La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare” deve essere sostituita con “La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’istanza cautelare”, in coerenza con la motivazione fondata sulla non definitività dell’atto impugnato.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base procedurale del ricorso straordinario esaminato nel procedimento originario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato e dei terzi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- È correggibile mediante la procedura di correzione degli errori materiali la discrasia immediatamente riconoscibile dal contesto degli atti del procedimento, quando non incida sul contenuto sostanziale del parere né sulle valutazioni che lo sorreggono.
- La correzione dell’errore materiale può riguardare anche la formula dispositiva di un parere, quando essa non corrisponda alla motivazione chiaramente espressa e la rettifica si limiti a rendere il dispositivo coerente con il contenuto effettivo della decisione.
- L’indicazione nell’epigrafe di una caratteristica dell’atto impugnato non risultante dal documento agli atti costituisce errore materiale correggibile se la rettifica non comporta una nuova valutazione giuridica della controversia.
Correzione di errori materiali nel parere su un divieto prefettizio di detenzione di armi
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, esamina una richiesta del Ministero dell’interno diretta alla correzione di due errori materiali contenuti in un precedente parere reso nell’ambito di un ricorso straordinario proposto contro un provvedimento del Prefetto di Imperia concernente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Contenuto del precedente parere
Con il parere del 5 dicembre 2025, la Sezione aveva ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile per il carattere non definitivo del provvedimento impugnato, con assorbimento dell’istanza cautelare.
Nel testo del parere erano tuttavia presenti due difformità:
- nell’epigrafe, il divieto era indicato come disposto “per anni 3 (tre)”, sebbene il provvedimento prefettizio non recasse alcuna limitazione temporale;
- nel dispositivo era riportata la formula del rigetto del ricorso, mentre nella motivazione e in altri passaggi del parere il ricorso era qualificato come inammissibile.
Valutazione della Sezione
La Sezione ritiene fondata la richiesta di correzione. Dall’esame del fascicolo d’ufficio risulta che il provvedimento impugnato non prevedeva una durata triennale del divieto. Inoltre, la lettura della motivazione del precedente parere rendeva evidente che la decisione effettivamente assunta era quella dell’inammissibilità per difetto di definitività dell’atto.
Le due discrasie sono quindi qualificate come meri errori materiali, immediatamente riconoscibili dal contesto degli atti. Esse non hanno inciso né sul contenuto sostanziale del parere né sulle valutazioni compiute dalla Sezione e possono pertanto essere emendate mediante la procedura di correzione degli errori materiali.
Correzioni disposte
La Sezione dispone:
- l’eliminazione, dall’epigrafe del parere del 5 dicembre 2025, dell’espressione “per anni 3 (tre)”;
- la sostituzione, nel dispositivo, della formula relativa al rigetto con la formula secondo cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’istanza cautelare.
La Segreteria è incaricata di effettuare le relative annotazioni.
Oscuramento dei dati personali
Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi citati, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dall’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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