Parere n. 1623/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, da G.S.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la Regione autonoma della Sardegna e l’Agenzia sarda delle entrate per l’annullamento del provvedimento n. 621 prot. 13010 del 18 dicembre 2025 concernente l’approvazione dell’elenco delle istanze per la concessione del credito d’imposta di cui all’art. 13, co. 2, lett. d), 5, 5-bis e 6 della l.r. 9 marzo 2022, n. 3 dichiarate inammissibili per mancanza degli allegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento n. 621 prot. 13010 del 18 dicembre 2025, recante l’approvazione dell’elenco delle istanze dichiarate inammissibili per mancanza degli allegati ai fini della concessione di un credito d’imposta regionale
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha proposto ricorso straordinario, corredato da istanza cautelare, contro il provvedimento con cui l’Agenzia sarda delle entrate ha dichiarato manifestamente inammissibile la sua istanza di concessione del credito d’imposta previsto dall’art. 13, commi 2, lettera d), 5, 5-bis e 6, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3. I tre motivi di ricorso riguardavano, da un lato, l’effettiva allegazione del documento ritenuto mancante e, dall’altro, la non corrispondenza tra il preavviso di rigetto e la motivazione del provvedimento finale. Nel corso del procedimento, la Regione autonoma della Sardegna ha comunicato la rinuncia al ricorso da parte della società, la quale ha dato atto che l’atto impugnato era stato annullato in autotutela. La questione decisiva è stata quindi individuata negli effetti della rinuncia sul ricorso straordinario.
Il parere
La Sezione ha preso atto della dichiarazione di rinuncia proveniente dalla ricorrente, ritenendo che il principio dispositivo trovi applicazione anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Poiché la ricorrente ha rinunciato al ricorso e l’atto impugnato è stato inoltre annullato in autotutela, non vi era luogo per esaminare i motivi di merito né l’istanza cautelare. Il Consiglio di Stato ha pertanto espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.
Osservazioni
Rinuncia al ricorso
La rinuncia proveniente dalla società ricorrente deve essere presa d’atto in applicazione del principio dispositivo, applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Annullamento in autotutela dell’atto impugnato
L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, comunicato nel corso del procedimento, si accompagna alla rinuncia della ricorrente e conferma l’assenza di ragioni per procedere all’esame dei motivi di merito.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base procedimentale del deposito diretto del ricorso straordinario.
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è trattato secondo il principio dispositivo, che consente di attribuire rilievo alla rinuncia della parte ricorrente.
art. 13, co. 2, lett. d), 5, 5-bis e 6, l.r. 9 marzo 2022, n. 3
Le disposizioni regionali costituiscono la base normativa del credito d’imposta richiesto dalla società; il parere non ne esamina il contenuto sostanziale.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo; pertanto, la rinuncia della parte ricorrente deve essere presa d’atto e conduce, in assenza di ragioni per proseguire d’ufficio, alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
- Quando, nel corso del procedimento relativo a un ricorso straordinario, l’atto impugnato viene annullato in autotutela e il ricorrente rinuncia al ricorso, non occorre esaminare i motivi di merito né la domanda cautelare.
Improcedibilità del ricorso straordinario per rinuncia della ricorrente
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da G.S.S. s.r.l. contro la Regione autonoma della Sardegna e l’Agenzia sarda delle entrate. Il ricorso riguardava il provvedimento n. 621, prot. 13010, del 18 dicembre 2025, con cui era stata dichiarata inammissibile, per mancanza degli allegati richiesti, l’istanza di concessione di un credito d’imposta previsto dalla legge regionale n. 3 del 2022.
Oggetto e motivi del ricorso
La società aveva chiesto l’annullamento del provvedimento principale e di ulteriori atti successivi ritenuti meramente confermativi. I tre motivi di gravame sostenevano che:
- il documento ritenuto mancante dall’amministrazione era stato in realtà allegato all’istanza;
- non vi era corrispondenza tra il preavviso di rigetto e la motivazione posta a fondamento del provvedimento finale di inammissibilità.
Il ricorso era accompagnato da un’istanza cautelare.
Sviluppo del procedimento
La Sezione aveva invitato il Ministero dell’economia e delle finanze a trasmettere la relazione necessaria per la decisione sulla domanda cautelare, avvertendo che, in mancanza, l’istanza sarebbe stata comunque esaminata.
Successivamente, la Regione autonoma della Sardegna ha trasmesso la rinuncia al ricorso da parte della società. La ricorrente ha inoltre dato atto che il provvedimento impugnato era stato annullato in autotutela.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo. Di conseguenza, ha preso atto della rinuncia proveniente dalla ricorrente, senza procedere all’esame dei motivi di merito o dell’istanza cautelare.
L’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato ha ulteriormente escluso la necessità di una decisione sul contenuto delle censure dedotte.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile.
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