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Parere

Parere n. 1626/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto con deposito diretto ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971 dal vice ispettore della Polizia di Stato -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento: - del provvedimento del Questore di Napoli prot.n.0227920 del 29 settembre 2025, avente ad oggetto “Assegnazione e movimenti del personale della Polizia di Stato ruolo ispettori”; - della nota del direttore reggente della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale prot. n. 31092 del 9 settembre 2025; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, ancorché non conosciuti; nonché per la corretta esecuzione dell’ordinanza n. 4568 del 28 agosto 2025 resa dal T.a.r. per il Lazio di Roma; e per la declaratoria del suo diritto ad essere assegnato presso il IV Reparto mobile di Napoli.

Giustizia amministrativa202600089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei provvedimenti di assegnazione e movimentazione del personale della Polizia di Stato e richiesta di assegnazione al IV Reparto mobile di Napoli, nonché di corretta esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 4568/2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, vincitore di un concorso interno per vice ispettore della Polizia di Stato e già in servizio presso il IV Reparto mobile di Napoli, ha impugnato il provvedimento del Questore di Napoli del 29 settembre 2025 e la nota del 9 settembre 2025, chiedendo di essere assegnato al IV Reparto mobile di Napoli in ragione delle esigenze di assistenza al figlio minore con disabilità e dei benefici previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992. Le censure dedotte riguardavano, tra l’altro, la violazione e l’elusione dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 4568 del 28 agosto 2025, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, lo sviamento, l’illogicità e la violazione dell’art. 33 della legge n. 104/1992. Il ricorrente aveva già proposto dinanzi al TAR Lazio il ricorso n. 8450/2025 contro gli atti presupposti relativi al piano di assegnazione, al rigetto della precedente domanda e al bando di concorso. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ordinando all’amministrazione una nuova valutazione comparativa dell’interesse del figlio minore all’assistenza paterna. Successivamente, il ricorrente aveva promosso anche un giudizio di ottemperanza all’ordinanza cautelare, respinto dal TAR con ordinanza n. 590 del 28 gennaio 2026.

Il parere

La Sezione ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. Gli atti impugnati risultano collegati, per presupposizione, consequenzialità e dipendenza, agli atti già oggetto del ricorso giurisdizionale pendente dinanzi al TAR Lazio. Inoltre, le doglianze mirano sostanzialmente a far accertare la violazione o l’elusione delle statuizioni contenute nell’ordinanza cautelare del TAR e a ottenere l’annullamento o la declaratoria di nullità degli atti adottati in sede di riedizione del potere. Secondo la Sezione, tale azione deve essere esercitata esclusivamente nelle forme del giudizio di ottemperanza previste dagli articoli 112-114 c.p.a. ed è riservata alla competenza esclusiva e inderogabile del giudice che ha pronunciato la decisione. Il ricorso straordinario non può quindi essere utilizzato per contestare la conformità degli atti alla regula iuris fissata dal giudice amministrativo. La Sezione ha dato atto del rispetto del contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, che non aveva presentato osservazioni.

Osservazioni

Ammissibilità del ricorso straordinario e rapporto con il giudizio pendente

Il ricorso è inammissibile poiché gli atti impugnati sono in rapporto di presupposizione, consequenzialità e dipendenza con gli atti già impugnati dal medesimo ricorrente nel ricorso giurisdizionale n. 8450/2025 dinanzi al TAR Lazio.

Violazione o elusione dell’ordinanza cautelare

Le censure dedotte riguardano sostanzialmente la violazione o l’elusione delle statuizioni vincolanti contenute nell’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 4568/2025, in relazione alla riedizione del potere da parte dell’amministrazione.

Competenza del giudice dell’ottemperanza

L’azione diretta a far dichiarare la nullità o annullare un atto adottato in violazione o elusione del giudicato, anche cautelare secondo quanto considerato nel parere, deve essere proposta nelle forme del giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112-114 c.p.a. ed è riservata al giudice che ha pronunciato la decisione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera b), c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata in relazione alla proposizione e al deposito diretto del ricorso straordinario.

  • articoli 112-114 c.p.a.

    forme proprie previste dagli articoli 112-114 c.p.a.

    Le azioni di violazione o elusione delle decisioni del giudice amministrativo devono essere proposte mediante il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lettera b), c.p.a.

    decisione riservata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a., al giudice dell’ottemperanza

    Spetta al giudice dell’ottemperanza dichiarare la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.

  • art. 33, comma 3, legge n. 104/1992

    benefici della legge n. 104/1992, in particolare dell’art. 33, comma 3

    La disposizione è invocata dal ricorrente quale fondamento delle esigenze di assistenza al figlio minore con disabilità, ma il merito della relativa pretesa non viene esaminato per l’inammissibilità del ricorso.

  • articoli 6, paragrafo 1, lettera f), 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • articolo 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce, con l’art. 2-septies del medesimo decreto legislativo, il fondamento della prescrizione di oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del parere.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La violazione o l’elusione delle statuizioni vincolanti contenute in una decisione del giudice amministrativo deve essere fatta valere esclusivamente mediante il giudizio di ottemperanza previsto dagli articoli 112-114 c.p.a., non mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • La cognizione sulla conformità dell’attività amministrativa successiva alla decisione giudiziale rispetto alla regula iuris stabilita dal giudice appartiene in via esclusiva e inderogabile al giudice che ha pronunciato la decisione.
  • Quando le doglianze sostanzialmente mirano a ottenere la declaratoria di nullità o l’annullamento di un atto per violazione o elusione del giudicato, la qualificazione formale delle censure come violazione di legge o eccesso di potere non consente di eludere il rito e la competenza propri del giudizio di ottemperanza.
  • La contemporanea o precedente pendenza di un giudizio giurisdizionale sugli atti presupposti, con atti successivi in rapporto di presupposizione, consequenzialità e dipendenza, impedisce di utilizzare il ricorso straordinario per devolvere la medesima vicenda al Consiglio di Stato in sede consultiva.

Inammissibilità del ricorso straordinario sulla movimentazione di un vice ispettore della Polizia di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un vice ispettore della Polizia di Stato contro il Ministero dell’interno. Il ricorrente contestava gli atti di assegnazione e movimentazione adottati dopo il superamento di un concorso interno per vice ispettore e chiedeva di essere assegnato al IV Reparto mobile di Napoli per esigenze di assistenza al figlio minore con disabilità.

Premesse e vicenda amministrativa

Il ricorrente, già assistente capo coordinatore presso il IV Reparto mobile di Napoli, aveva indicato varie sedi di preferenza, chiedendo anche l’assegnazione al Reparto mobile di Napoli in ragione dei benefici previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992. L’amministrazione lo aveva inizialmente assegnato alla Questura di Milano e aveva respinto la richiesta di assegnazione a Napoli, rinviando eventuali ulteriori valutazioni al momento successivo al conseguimento della nuova qualifica e alla presa di servizio.

Il ricorrente aveva quindi impugnato tali atti dinanzi al TAR Lazio. Con ordinanza n. 4568 del 28 agosto 2025, il TAR aveva accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, sospendendo l’efficacia dell’assegnazione a Milano e imponendo all’amministrazione una nuova determinazione, corredata da motivazione più analitica e da una valutazione comparativa dell’interesse del figlio minore all’assistenza paterna.

Atti successivi e oggetto del ricorso straordinario

In esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’amministrazione aveva disposto la presa di servizio provvisoria presso la Questura di Napoli. Con successivo provvedimento del Questore di Napoli del 29 settembre 2025, il ricorrente era stato trasferito presso il Commissariato di Posillipo, anche considerando una sua precedente indicazione di tale ufficio tra le possibili destinazioni.

Il ricorrente aveva chiesto l’assegnazione immediata al IV Reparto mobile di Napoli e aveva poi proposto ricorso straordinario contro gli atti di assegnazione e movimentazione, lamentando soprattutto la violazione o elusione dell’ordinanza cautelare del TAR, oltre a difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, sviamento, illogicità e violazione dell’art. 33 della legge n. 104/1992.

Rapporto con il giudizio giurisdizionale e con l’ottemperanza

Gli atti impugnati con il ricorso straordinario risultavano collegati agli atti già contestati nel ricorso giurisdizionale n. 8450/2025 pendente dinanzi al TAR Lazio. Il ricorrente aveva inoltre promosso un giudizio di ottemperanza all’ordinanza cautelare, definito dal TAR con ordinanza n. 590 del 28 gennaio 2026.

La Sezione ha ritenuto decisiva la circostanza che le doglianze, al di là della loro formale articolazione, mirassero a far accertare se l’amministrazione avesse rispettato le statuizioni vincolanti del TAR nella riedizione del potere.

Valutazioni giuridiche del Consiglio di Stato

Secondo il consolidato orientamento richiamato nel parere, l’azione di violazione o elusione del giudicato è proponibile esclusivamente nelle forme del giudizio di ottemperanza previste dagli articoli 112-114 c.p.a. La relativa cognizione spetta in via esclusiva e inderogabile al giudice che ha pronunciato la decisione.

In particolare, l’art. 114, comma 4, lettera b), c.p.a. riserva al giudice dell’ottemperanza la declaratoria di nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato. Pertanto, il ricorso straordinario non può essere utilizzato per ottenere l’annullamento o la nullità di atti ritenuti difformi dalla decisione cautelare del TAR.

Conclusione

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza esaminare nel merito la pretesa di assegnazione al IV Reparto mobile di Napoli né le censure relative alla legge n. 104/1992.

Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, sulla base del Regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 52 e 2-septies del d.lgs. n. 196/2003.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiudizio di ottemperanzaStato giuridico e avanzamento
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizioneNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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