Parere n. 1624/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla società Toscana Gaming S.r.l. contro il Questore di Pisa per l’annullamento del decreto di sospensione per giorni 3 della licenza relativa al pubblico esercizio di sala giochi comprensiva della licenza accessoria della somministrazione di alimenti e bevande. Definito con parere n. 1112 del 22 ottobre 2025 – Richiesta di correzione di errore materiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta di correzione di errore materiale nel parere n. 1112 del 22 ottobre 2025, relativo al ricorso straordinario contro la sospensione per tre giorni della licenza di una sala giochi e della licenza accessoria di somministrazione di alimenti e bevande.
Esito
La questione giuridica
La Sezione è chiamata a stabilire se il parere n. 1112 del 22 ottobre 2025 contenga un errore materiale correggibile, consistente nell’indicazione, alla seconda pagina, del nominativo del ricorrente come "Wagane Masse" anziché "Wagane Niasse". Il parere originario aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, ma la richiesta riguarda esclusivamente la rettifica dell’errore di scritturazione e non la revisione del contenuto sostanziale o delle valutazioni già espresse.
Il parere
La Sezione ritiene fondata la richiesta del Ministero dell’Interno. Dall’esame del fascicolo emerge che il nominativo era stato effettivamente trascritto in modo errato. L’inesattezza è immediatamente riconoscibile dal contesto degli atti, costituisce un mero errore materiale di scritturazione e non incide né sul contenuto sostanziale del parere n. 1112 del 22 ottobre 2025 né sulle valutazioni in esso espresse. Pertanto, dispone che nella seconda pagina del parere l’indicazione "Wagane Masse" sia sostituita con "Wagane Niasse", con relative annotazioni. La Sezione dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
Osservazioni
Correzione del nominativo del ricorrente
È correggibile l’erronea indicazione del nominativo del ricorrente come "Wagane Masse" anziché "Wagane Niasse", trattandosi di un mero errore materiale immediatamente riconoscibile dagli atti e non incidente sul contenuto sostanziale del parere né sulle valutazioni compiute.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale è ammissibile quando l’inesattezza risulta immediatamente riconoscibile dal contesto degli atti e consiste in un errore di scritturazione, senza incidere sul contenuto sostanziale del parere o sulle valutazioni già espresse.
- La correzione di errore materiale non può trasformarsi in una revisione del contenuto decisorio o motivazionale del parere, ma deve limitarsi alla rettifica dell’inesattezza formale accertata.
- Nel procedimento relativo a un parere consultivo, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente può essere disposto quando ricorrano i presupposti di tutela previsti dall’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali.
Correzione di errore materiale nel parere su un ricorso straordinario
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, esamina la richiesta del Ministero dell’Interno relativa alla correzione di un errore materiale contenuto nel parere n. 1112 del 22 ottobre 2025, con il quale era stato dichiarato inammissibile un ricorso straordinario proposto da una società privata contro il Questore di Pisa per l’annullamento della sospensione, per tre giorni, della licenza di una sala giochi e della licenza accessoria per la somministrazione di alimenti e bevande.
Errore segnalato
Nella seconda pagina del parere originario il nominativo del ricorrente era stato indicato come "Wagane Masse" anziché "Wagane Niasse". Il Ministero dell’Interno ha chiesto la rettifica dell’inesattezza con nota del 4 dicembre 2025.
Valutazione della Sezione
La Sezione accerta, sulla base degli atti del fascicolo d’ufficio, che l’indicazione errata costituisce un mero errore materiale di scritturazione. L’errore è immediatamente riconoscibile dal contesto degli atti e non incide sul contenuto sostanziale del parere né sulle valutazioni che avevano condotto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ne consegue che l’errore è emendabile mediante la procedura di correzione, senza riaprire o modificare l’esame del ricorso originario.
Dispositivo
La Sezione esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza e dispone che, nella seconda pagina del parere n. 1112 del 22 ottobre 2025, l’indicazione "Wagane Masse" sia intesa come "Wagane Niasse". Sono inoltre disposte le relative annotazioni.
Tutela dei dati personali
A tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, la Sezione dispone l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché gli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
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