Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09976/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (chiamata all'eredità)

La controversia

Nel procedimento di volontaria giurisdizione instaurato da una chiamata all'eredità per ottenere la fissazione del termine entro il quale l'altra chiamata doveva dichiarare se accettare o rinunciare all'eredità, il tribunale aveva fissato il termine ex art. 481 c.c. e, in sede di reclamo, aveva confermato il provvedimento. La chiamata destinataria del termine ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 739 e 749 c.p.c. e dell'art. 292 c.p.c. per la mancata notifica del provvedimento con cui era stato fissato il termine; 2) violazione degli artt. 474, 476 e 481 c.c. per non avere il giudice considerato un comportamento concludente già idoneo ad integrare accettazione dell'eredità; 3) violazione degli artt. 88 c.p.c. e 1175 c.c. per la condotta della controparte, che avrebbe chiesto la fissazione del termine pur sapendo dell'avvenuta accettazione; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla irregolarità della notifica del ricorso introduttivo. La parte ricorrente contestava, in sostanza, sia la regolarità del procedimento camerale sia la mancata valorizzazione di fatti che, a suo dire, rendevano già perfezionata l'accettazione dell'eredità prima della scadenza del termine fissato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato, confermativo della fissazione del termine ex art. 481 c.c. in sede di volontaria giurisdizione, non abbia natura decisoria né definitiva e quindi non sia ricorribile ex art. 111 Cost. I motivi del ricorso non investivano specificamente l'eventuale statuizione sulle spese, che sarebbe stata l'unica parte eventualmente decisoria del provvedimento, ma riguardavano questioni sostanziali relative all'avvenuta accettazione dell'eredità e alla regolarità della procedura, da far valere eventualmente in un giudizio a cognizione piena. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 481 c.c.

    attribuisce al giudice il potere di fissare al chiamato all'eredità un termine per dichiarare se accetta o rinuncia; il relativo provvedimento, in volontaria giurisdizione, non ha di regola contenuto decisorio definitivo su diritti soggettivi.

  • art. 474 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di acquisto dell'eredità e accettazione.

  • art. 476 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di accettazione tacita dell'eredità tramite comportamento concludente.

  • art. 292 c.p.c.

    richiamato per sostenere la necessità di notificare al contumace il provvedimento; la Corte osserva che il provvedimento ex art. 481 c.c. non rientra tra quelli per i quali è imposta tale notifica.

  • art. 739 c.p.c.

    regola il reclamo avverso i provvedimenti camerali; la Corte richiama la natura del procedimento di reclamo in camera di consiglio.

  • art. 749 c.p.c.

    norma evocata in relazione ai provvedimenti camerali e, per analogia, alla disciplina del termine fissato al legatario/chiamato; la Corte ne esclude la decisorietà in assenza di statuizioni definitive sui diritti.

  • art. 111 Cost.

    il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti con caratteri di definitività e decisorietà; qui tali requisiti mancano.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per le spese di lite nella fase di reclamo, ove vi sia un conflitto tra le parti e soccombenza formale.

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare il comportamento della controparte sotto il profilo della lealtà e probità processuale.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa violazione dei doveri di correttezza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • I provvedimenti emessi in forma diversa dalla sentenza sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost. solo se presentano, cumulativamente, i caratteri della definitività e della decisorietà; se restano revocabili o modificabili e non definiscono in via irreversibile un conflitto su diritti soggettivi, il ricorso straordinario è inammissibile.
  • Il decreto che, in volontaria giurisdizione, fissa o conferma il termine ex art. 481 c.c. al chiamato all'eredità non è normalmente un provvedimento decisorio, perché si limita a regolare un segmento procedimentale senza accertare definitivamente l'acquisto o la perdita della qualità di erede.
  • Le doglianze sulla regolarità della notifica, sull'avvenuta accettazione tacita dell'eredità o sulla decorrenza del termine ex art. 481 c.c. attengono a diritti soggettivi e possono essere fatte valere in un giudizio a cognizione piena, non mediante ricorso straordinario contro un provvedimento camerale non decisorio.
  • In materia di volontaria giurisdizione non contenziosa, la regolazione delle spese è ammissibile solo se il provvedimento assume un autonomo contenuto decisorio sul punto; in difetto, la mera fase camerale non consente di individuare una vera soccombenza sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.