Cassazione Penale, Sentenza n. 37852/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del rigetto (inammissibilità) del ricorso di legittimità relativo alla condanna per il delitto previsto dall'art. 493-ter c.p., introdotto successivamente ai fatti. La difesa sosteneva che l'art. 493-ter c.p. fosse norma più sfavorevole rispetto all'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007 (poiché prescinde dal requisito del profitto), con conseguente violazione del divieto di retroattività della norma sfavorevole (art. 25 Cost. e art. 7 CEDU). Inoltre si deduceva che la modifica della qualificazione giuridica non era stata preceduta dalla modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p., con violazione dell'art. 6 par. 3 lett. a) CEDU; si chiedeva l'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per porre rimedio a tali violazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio di cui all'art. 625-bis sia riservato ad errori materiali o di fatto immediatamente e oggettivamente riscontrabili e non sia strumento idoneo a contestare valutazioni giuridiche o interpretazioni della successione delle norme nel tempo. La Seconda sezione aveva correttamente ritenuto che l'abrogazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007 e l'introduzione dell'art. 493-ter c.p. costituiscano una ipotesi di continuità normativa e non una abolitio criminis, cosicché non sussisteva la retroattività della norma sfavorevole. La contestata omissione di modifica dell'imputazione ex art. 516 c.p.p. è stata qualificata come questione di diritto non sanabile con il ricorso straordinario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Introdotto con il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21; la Corte ha ritenuto che, nel contesto del caso, la nuova disposizione si inserisca in continuità normativa rispetto alla previgente fattispecie e non determini una maggiore gravità retroattiva tale da violare il divieto di retroattività della norma sfavorevole.
art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007
Norma previgente che richiedeva il conseguimento di un profitto; abrogata dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. La Corte ha ritenuto che la sua abrogazione con la contestuale introduzione dell'art. 493-ter non abbia prodotto una abolitio criminis ma una continuità normativa.
Atto che ha abrogato l'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007 e ha introdotto l'art. 493-ter c.p.; la Corte lo interpreta come adattamento normativo che non comporta retroattività sfavorevole se valutato nel quadro della continuità normativa.
Il rimedio straordinario è ammesso esclusivamente per errori materiali o di fatto immediatamente individuabili (svista, equivoco percettivo) e non può essere usato per contestare valutazioni giuridiche o interpretazioni normative; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Prevede l'obbligo di formulare nuova contestazione quando il fatto risulta descritto diversamente nel decreto che dispone il giudizio; la Corte ha ritenuto che la presunta violazione dell'art. 516 prospettata dalla difesa costituisca un errore di diritto e non un errore materiale o di fatto idoneo a fondare il ricorso ex art. 625-bis.
art. 25 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione al divieto di retroattività della norma penale sfavorevole; la Corte ha ritenuto la questione non fondata alla luce della valutazione di continuità normativa.
art. 7 CEDU
Richiamato in tema di divieto di punire per fatto non previsto dalla legge al tempo della commissione; la Corte ha escluso la violazione atteso il carattere di continuità normativa tra le disposizioni.
art. 6 par. 3 lett. a) CEDU
Diritto dell'imputato a essere informato della natura e dei motivi dell'accusa; la Corte ha ritenuto che la presunta omissione dell'adeguamento dell'imputazione sia questione di diritto non sanabile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis.
art. 6 par. 3 lett. d) CEDU
Citando giurisprudenza, la Corte riconosce la possibilità astratta che il ricorso straordinario sia compatibile con la tutela di diritti CEDU, ma solo quando la violazione si concretizzi in un errore materiale o di fatto riscontrabile.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è riservato ad errori materiali o di fatto immediatamente e oggettivamente riscontrabili; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o interpretazioni della normativa.
- Quando il legislatore abroga una norma e ne introduce una nuova, il giudice valuta se sussista continuità normativa o una abolitio criminis; la semplice differenza strutturale tra fattispecie non determina automaticamente retroattività sfavorevole se viene configurata continuità.
- La mancata modifica della contestazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p. può integrare profili di violazione dei diritti dell'imputato, ma la loro azione attraverso il rimedio di cui all'art. 625-bis è percorribile solo se la violazione si traduce in un errore materiale o di fatto rilevabile con immediatezza.
- Le doglianze fondate su interpretazioni giuridiche o sulla applicazione di principi convenzionali (CEDU) richiedono i rimedi ordinari o i ricorsi di merito/strasburgo, salvo che la violazione non si traduca in un errore materiale che abbia determinato il giudicato.
- In situazioni analoghe, prima di proporre un ricorso ex art. 625-bis occorre verificare se la censura riguardi effettivamente una svista percettiva o un errore di fatto; se invece la censura è di natura interpretativa o di diritto, il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile.
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