Cassazione Civile, Ordinanza n. 28521/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione in relazione a diverse cartelle emesse per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada accertate da prefetture. In primo grado l'opposizione è stata dichiarata inammissibile; in appello il tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione solo per due cartelle, ritenendo regolari le notifiche dei verbali di accertamento, tardiva l'opposizione recuperatoria e non maturata la prescrizione alla data dell'intimazione. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che l'irregolarità della notificazione delle cartelle di pagamento avrebbe reso nulla l'intimazione successiva e, quindi, inesistente il diritto alla riscossione; la Corte rileva però che il ricorrente aveva impostato il giudizio solo come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., senza proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per contestare la mera irregolarità della procedura di riscossione, questione comunque introdotta solo tardivamente in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'omessa notificazione delle cartelle poste a base della successiva intimazione di pagamento non determina l'inesistenza del diritto alla riscossione né del credito, ma al più una irregolarità della procedura di riscossione deducibile con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nei limiti e con le forme proprie di tale rimedio. Ha inoltre osservato che, ove si fosse voluto far valere l'omessa pronuncia su una pretesa opposizione agli atti esecutivi non esaminata dal giudice di pace, il rimedio corretto sarebbe stato il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e non l'appello. Ha quindi confermato il rigetto della censura e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto effettiva difesa.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione è il rimedio per contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata, non la mera regolarità formale della sequenza notificatoria della riscossione.
Le irregolarità della procedura esecutiva o di riscossione devono essere fatte valere con opposizione agli atti esecutivi, non con opposizione all'esecuzione.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'ammissibilità dell'opposizione, ma la Corte non ne muta il regime di impugnazione rispetto alla distinzione tra art. 615 e art. 617 c.p.c.
art. 111 Cost.
Per il vizio di omessa pronuncia su una opposizione agli atti esecutivi il rimedio corretto è il ricorso straordinario per cassazione, non l'appello.
La Corte richiama la possibilità di rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'appello avverso decisioni in materia di opposizione agli atti esecutivi.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per la trattazione camerale e il deposito di memoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'omessa o irregolare notificazione delle cartelle di pagamento non incide, di per sé, sull'esistenza del credito o del diritto di riscossione, ma integra una questione di regolarità della procedura esecutiva.
- Le contestazioni sulla regolarità degli atti della riscossione devono essere veicolate con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; non sono proponibili come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. quando non si contesta l'esistenza del diritto sostanziale a procedere.
- Se una pretesa opposizione agli atti esecutivi non viene esaminata dal giudice di merito, il mezzo di impugnazione non è l'appello ma il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
- Questioni introdotte solo in cassazione e non devolute nei precedenti gradi non possono essere esaminate, perché tardive.
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