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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06256/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento e il relativo estratto di ruolo; il giudice d'appello aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo che la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento prodromico avesse determinato la trasformazione del termine di prescrizione da triennale a decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. e dell'art. 5, comma 51, del D.Lgs. n. 953/1982. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione di tali norme, censurando l'affermazione della CTR sulla conversione del termine prescrizionale. La Corte, però, ha ritenuto assorbente il profilo processuale sopravvenuto: l'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, che ha introdotto nell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella non validamente notificata solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio (appalto, pagamento da PA, perdita di beneficio). Poiché nel caso concreto l'opponente non aveva allegato né provato tale interesse ad agire, la domanda è stata ritenuta originariamente inammissibile.

La decisione

La Corte ha applicato lo ius superveniens in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo, ha rilevato che l'originario ricorrente non aveva allegato e dimostrato uno dei pregiudizi tipizzati dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, e ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, perché la domanda non poteva essere proposta ab origine. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza normativa e l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata per contestare la conversione del termine di prescrizione in decennale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché decide sulla base dell'inammissibilità originaria dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella non validamente notificata.

  • art. 5, comma 51, D.Lgs. n. 953/1982

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione triennale del credito; la Corte non si pronuncia sul punto di diritto sostanziale, ritenendolo recessivo rispetto al difetto originario di interesse ad agire.

  • art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146

    Norma sopravvenuta che ha introdotto limiti all'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella non validamente notificata; la Corte la applica ai processi pendenti perché specifica l'interesse ad agire in materia di riscossione a mezzo ruolo.

  • art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici ... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"

    La disposizione concretizza l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata, rendendo l'estratto di ruolo non impugnabile e ammettendo l'impugnazione diretta solo in presenza di uno dei pregiudizi tipizzati.

  • art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016

    È richiamato come una delle ipotesi tipizzate di pregiudizio che consente la diretta impugnazione del ruolo o della cartella non validamente notificata, in caso di pregiudizio alla partecipazione a una procedura di appalto.

  • art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973

    È richiamato quale ulteriore ipotesi tipizzata di pregiudizio, legata alle verifiche della pubblica amministrazione sui pagamenti dovuti al debitore.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per affermare che l'interesse ad agire sopravvenuto può essere allegato in cassazione mediante deposito documentale, secondo i limiti propri del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In materia di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela immediata è ammessa solo contro il ruolo o la cartella invalidamente notificata e solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio tra quelli espressamente tipizzati dalla legge.
  • Lo ius superveniens che incide sulla configurazione dell'interesse ad agire si applica ai processi pendenti, perché l'interesse alla tutela giurisdizionale è una condizione dell'azione dinamica, valutabile fino alla decisione.
  • Nel giudizio di legittimità, il sopravvenuto interesse ad agire può essere allegato anche in cassazione nei limiti consentiti dall'art. 372 c.p.c.; se però richiede accertamenti di fatto, questi spettano al giudice del rinvio.
  • Quando manca l'allegazione e la prova del pregiudizio tipizzato che legittima l'impugnazione del ruolo o della cartella non validamente notificata, la domanda è originariamente inammissibile e la sentenza va cassata senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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