Cassazione Civile, Ordinanza n. 01430/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente di società impugna il licenziamento intimatogli per asserita esigenza aziendale di ridurre i costi, con soppressione della sua posizione e attribuzione delle funzioni al consiglio di amministrazione. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, ha ritenuto giustificato il recesso per la grave crisi economico-finanziaria della società e per la riorganizzazione interna. In cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione delle norme su prove, correttezza e onere probatorio, sostenendo che l’onere di dimostrare la giustificatezza del licenziamento gravasse sul datore di lavoro; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la reale soppressione del posto e la reale assunzione delle sue funzioni da parte del CdA; 3) motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che non vi fosse un vero errore sull’art. 2697 c.c. né un omesso esame di un fatto storico decisivo, poiché la Corte territoriale aveva esaminato specificamente la soppressione del posto e la riorganizzazione. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di motivazione non sussiste più come censura autonoma, salvo l’omesso esame di un fatto storico, e comunque la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta chiara e coerente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sua violazione non può essere dedotta come mero dissenso sulla valutazione del materiale probatorio; è censurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o altrimenti inutilizzabili nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce valore di piena prova a elementi che richiedevano valutazione, non quando compie una normale valutazione del compendio istruttorio.
Richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto, ma non decisivo ai fini della decisione di legittimità.
Richiamato dal ricorrente come parametro di buona fede nell’esecuzione del rapporto, ma non decisivo ai fini della decisione di legittimità.
La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice ne attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata; non ricorre quando il giudice, valutando le prove, ritenga erroneamente assolto l’onere probatorio dalla parte onerata.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione presuntiva, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare il merito dell’accertamento di fatto.
art. 19 CCNL Dirigenti Aziende Industriali
Richiamato dal ricorrente per sostenere il criterio di valutazione della giustificatezza del recesso, senza che la Corte di cassazione ne ravvisi una violazione decisiva.
art. 22 CCNL Dirigenti Aziende Industriali
Richiamato dal ricorrente nell’ambito delle censure sulla giustificatezza del licenziamento del dirigente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo ex n. 3 non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, ma solo per denunciare reali errori di sussunzione o di interpretazione della norma.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non comprende il mero dissenso sulla valutazione delle prove né la denuncia di motivazione insufficiente o contraddittoria come vizio autonomo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è viziata solo se manca obiettivamente l’indicazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice, non quando la motivazione sia semplicemente non condivisa dalla parte.
art. 111 Cost.
Il requisito costituzionale della motivazione è rispettato quando la sentenza consente di ricostruire il ragionamento decisorio e il quadro probatorio valutato.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure che formalmente denunciano violazioni di legge ma sostanzialmente mirano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice sbaglia a individuare la parte gravata dell’onere probatorio; non basta contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio o l’esito della prova.
- La denuncia di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede un fatto storico preciso, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia valutato male le prove o non abbia condiviso la ricostruzione prospettata.
- Il vizio di motivazione non è più proponibile come censura autonoma di insufficienza o contraddittorietà, salvo che si traduca nell’omesso esame di un fatto storico decisivo o in una motivazione oggettivamente apparente.
- In tema di licenziamento del dirigente, il giudizio di giustificatezza può essere ravvisato quando l’impresa provi una seria riorganizzazione collegata a effettive esigenze economiche e la soppressione del ruolo risulti concretamente attuata.
- La valutazione delle prove, dell’attendibilità dei testimoni e della scelta tra elementi istruttori concorrenti appartiene al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente coerente.
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