Sentenza n. 3598/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Como n. 82 del 1° ottobre 2025, avente ad oggetto «Piano di riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche a.s. 2026/2027», pubblicata all’Albo Pretorio dal 3 ottobre 2025 al 17 ottobre 2025, con la quale il Consiglio comunale di Como ha deliberato di approvare il «piano di riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche a.s. 2026/2027»; - della deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Como n. 45 del 16 ottobre 2025, avente ad oggetto «organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche 2026/2027», pubblicata all’Albo Pretorio dal 17 ottobre 2025 al 1° novembre 2025, con la quale il Consiglio provinciale della Provincia di Como ha dato atto che il piano di organizzazione della rete scolastica del territorio della provincia di Como per l’anno scolastico 2026/2027 è complessivamente articolato come da tabella allegata alla medesima deliberazione; - della deliberazione della Giunta regionale della Regione Lombardia n. XII/5225 del 27 ottobre 2025, avente ad oggetto «approvazione del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’anno 2026/2027», pubblicata sul B.U.R.L., S.O. n. 44 del 31 ottobre 2025, con la quale la Giunta regionale della Regione Lombardia ha approvato il piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2026-2027; - di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso, compresa la proposta di deliberazione approvata dalla Giunta comunale di Como con deliberazione n. 324 del 30 settembre 2025, avente ad oggetto: «sottoposizione al consiglio comunale della proposta recante “piano di riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche” a.s. 2026/2027» e la delibera della Giunta regionale n. XII/4470 del 22 luglio 2025. Con i motivi aggiunti del 6\2\2026: del decreto del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. U.0002517. del 4 dicembre 2025, con il quale «È recepita integralmente la D.G.R. n. XII/5225/2025 con il relativo “Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2026/2027”» e di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni comunale, provinciale e regionale di approvazione del piano di riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2026/2027, nonché decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale di recepimento del piano
Esito
Favorevole al resistente (enti programmatori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la riorganizzazione della rete scolastica comunale nella parte relativa alla scuola dell’infanzia frequentata dai loro figli, deducendo che la struttura non sarebbe stata soppressa ma ricollocata e accorpata con una scuola primaria appartenente al medesimo istituto comprensivo. Hanno lamentato, in primo luogo, violazione delle norme costituzionali e della disciplina statale sulla programmazione della rete scolastica, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di motivazione, illogicità e sviamento, sostenendo che il Comune non avrebbe adeguatamente analizzato il contesto territoriale, la situazione degli edifici, la capienza, i costi, le esigenze educative e l’impatto sociale e psicologico della riorganizzazione. È stata inoltre dedotta l’inidoneità dell’edificio di destinazione e il rischio di sovraffollamento. In secondo luogo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione delle regole sul procedimento di dimensionamento scolastico, assumendo che non fossero stati adeguatamente considerati i pareri negativi degli organi collegiali e che mancasse un disegno programmatorio organico e condiviso. In terzo luogo, hanno dedotto violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, sostenendo che la scelta imponesse alle famiglie un sacrificio non giustificato e non necessario. Infine, hanno sostenuto che il piano avrebbe dovuto essere approvato dalla conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 233/1998. Con i motivi aggiunti hanno impugnato il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale che aveva recepito integralmente la deliberazione regionale, deducendone l’invalidità derivata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, prescindendo dalle eccezioni preliminari e decidendo nel merito in applicazione del principio della ragione più liquida. Il Collegio ha qualificato gli atti impugnati come espressione di macro-organizzazione e programmazione del servizio scolastico, caratterizzati da ampia discrezionalità tecnico-amministrativa. Tali atti non richiedono una motivazione analitica e comparativa riferita a ciascun plesso, essendo sufficiente una motivazione complessiva che renda intelligibile il disegno organizzativo e i criteri generali perseguiti; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di errori palesi, manifesta irrazionalità o irragionevolezza. Nel caso concreto, il Comune aveva documentato, mediante una relazione e un censimento degli edifici scolastici, capienza, iscritti, previsioni demografiche, percentuali di occupazione e distanze territoriali. Il calo demografico e il sottoutilizzo delle strutture giustificavano la razionalizzazione dell’offerta, senza soppressione del servizio scolastico né compromissione dell’offerta formativa. È stata esclusa la prova del sovraffollamento e della compromissione del percorso educativo, considerando la continuità del corpo docente, l’appartenenza al medesimo istituto comprensivo e la distanza di circa 750 metri tra i plessi. Il riferimento al servizio di trasporto gratuito previsto dal Comune è stato ritenuto coerente con la disciplina sulle distanze scolastiche. L’ordine del giorno relativo alla possibile destinazione dell’edificio a autosilo è stato qualificato come mero atto di indirizzo, comunque riferito a un edificio diverso da quello destinato alla ricollocazione della scuola. È stata esclusa anche la violazione del procedimento partecipativo: il Comune aveva acquisito i pareri degli organi collegiali, il parere dell’Ufficio scolastico e svolto incontri con dirigenti scolastici e presidenti dei consigli di istituto. L’eventuale presenza di pareri negativi non imponeva una motivazione rafforzata, essendo sufficiente la motivazione generale fondata sulla razionalizzazione dell’offerta. Quanto alla conferenza provinciale prevista dal d.P.R. n. 233/1998, il TAR ha ritenuto applicabile il successivo assetto derivante dalla riforma del Titolo V, dalla legge n. 131/2003 e dalla legge regionale lombarda n. 19/2007: il procedimento vigente attribuisce ai Comuni le determinazioni relative ai gradi inferiori di istruzione, alle Province l’elaborazione della proposta e alla Regione l’approvazione definitiva del piano. Poiché il piano era stato approvato secondo la procedura regionale, la censura è stata respinta. I motivi aggiunti sono stati respinti per infondatezza derivata dalle censure contro gli atti presupposti. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
“a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche”
Attribuisce ai Comuni, per i gradi inferiori dell’istruzione, i compiti relativi all’istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole e alla redazione dei piani di organizzazione della rete.
art. 6 l.r. Lombardia n. 19/2007
“Spettano alle province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione”
Conferma il riparto regionale delle funzioni, attribuendo ai Comuni le decisioni sulla rete delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
artt. 1 e 4 d.P.R. n. 233/1998
Disciplina il dimensionamento e l’organizzazione della rete scolastica; le relative disposizioni devono essere lette alla luce del successivo riassetto delle competenze legislative e amministrative.
“Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è approvato dalle conferenze provinciali entro il 31 dicembre 1998”
La previsione della conferenza provinciale non è stata ritenuta applicabile al procedimento regionale vigente, sostituito dal sistema delineato dalla normativa regionale lombarda.
È richiamato quale disposizione di abrogazione della previsione relativa all’approvazione del piano da parte delle conferenze provinciali.
art. 1, comma 2, l. n. 131/2003
Il principio di cedevolezza consente l’applicazione delle disposizioni statali rientranti nella competenza regionale fino all’entrata in vigore della disciplina regionale.
art. 1.1.3 D.M. 18 dicembre 1975
“Onde evitare un eccessivo frazionamento delle attrezzature scolastiche, inopportuno sotto il profilo didattico ed economico, si ammette la possibilità di deroga purchè l'ente obbligato istituzionalizzi e gestisca un servizio di trasporto gratuito per gli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo”
La disciplina sulle distanze scolastiche ammette deroghe al fine di evitare un eccessivo frazionamento delle strutture, purché sia garantito un servizio di trasporto gratuito.
Richiamato per la fissazione dell’udienza pubblica nel procedimento cautelare.
Richiamato con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- Gli atti di dimensionamento e riorganizzazione della rete scolastica sono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e richiedono una motivazione complessiva, idonea a rendere intelligibile il disegno organizzativo e i criteri generali perseguiti, non una motivazione analitica e comparativa riferita a ciascun plesso scolastico.
- Il sindacato giurisdizionale sulle scelte di macro-organizzazione del servizio scolastico è limitato alla verifica di errori palesi, manifesta irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; non consente al giudice di sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione.
- La razionalizzazione della rete scolastica, fondata su dati relativi a andamento demografico, iscrizioni, capienza, sottoutilizzo delle strutture, distanze e impiego delle risorse, non determina di per sé una lesione del diritto all’istruzione quando il servizio e l’offerta formativa restano garantiti attraverso la rete scolastica complessiva.
- La presenza di pareri contrari o di rilievi critici degli organi scolastici non impone necessariamente una motivazione rafforzata, quando l’amministrazione abbia acquisito i pareri previsti, svolto un confronto con i soggetti interessati e motivato la scelta sulla base dell’obiettivo generale di razionalizzazione dell’offerta.
- Nel sistema delineato dalla normativa regionale lombarda, il dimensionamento della rete scolastica segue un procedimento articolato nel quale i Comuni adottano le determinazioni relative ai gradi inferiori di istruzione, le Province elaborano la proposta di piano e la Regione approva definitivamente il piano; tale procedimento prevale, nel rispettivo ambito, sul modello risalente della conferenza provinciale previsto dal d.P.R. n. 233/1998.
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