Cassazione Penale, Sentenza n. 44667/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento del 9 dicembre 2021 con cui il Collegio, investito da una istanza di astensione avanzata (il 7 dicembre 2021) e sottoscritta dall'avv. Lucia Varriale, ha disposto la trasmissione della richiesta agli atti ritenendo che non sussistessero i presupposti per accogliere l'astensione. Il ricorrente denunciava errore di applicazione normativa e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe rigettato l'istanza in modo apodittico e senza adeguata motivazione nonostante fosse stata prodotta una istanza articolata ex art. 36 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso radicalmente inammissibile, ritenendo che il provvedimento impugnato (di mera allegazione agli atti della richiesta di astensione o di diniego di astensione con ordine di allegazione) non sia impugnabile in sede di legittimità. La Corte ha richiamato orientamenti precedenti secondo cui provvedimenti di questo tipo hanno carattere ordinatorio e non rientrano nel novero degli atti appellabili in Cassazione. Ha inoltre precisato che le ragioni serie che giustifichino l'astensione possono e devono essere fatte valere tramite le procedure appropriate (ricusazione, eventuale rimessione ad altra curia ex artt. 45 e ss. c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 36 cod. proc. pen. (astensione)
La norma disciplina l'istanza di astensione; nella fattispecie la Corte osserva che, pur essendo possibile presentare l'istanza ex art. 36, il provvedimento del giudice che non accoglie l'astensione e dispone l'allegazione della richiesta agli atti ha natura ordinatoria e non è impugnabile in sede di legittimità
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per ricorso inammissibile)
La Corte ha applicato la norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende per ricorso dichiarato inammissibile
artt. 45 e ss. cod. proc. pen. (rimessione ad altra curia)
La Corte indica questi articoli come rimedio processuale disponibile qualora le ragioni di incompatibilità o di astensione risultino serie e giustifichino la rimessione del processo ad altra autorità giudiziaria
Corte di cassazione, Sez. VI pen., 18 giugno 2002, n. 23355 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui i provvedimenti con cui un giudice dichiara o decide l'astensione (o dispone l'assegnazione a altro giudice) hanno natura non impugnabile in sede di legittimità; la Corte estende la medesima insindacabilità anche al provvedimento che non accoglie l'istanza e limita la sua risposta all'allegazione agli atti
Massime di principio
- I provvedimenti interni con funzione organizzatoria o di mera allegazione agli atti (es. rifiuto di astensione con ordine di allegazione della richiesta) sono generalmente non impugnabili in Cassazione.
- Se si ritengono fondate ragioni serie di vizio di imparzialità o incompatibilità, la via corretta è la procedura di ricusazione o, se del caso, la richiesta di rimessione ad altra curia ai sensi degli artt. 45 e ss. c.p.p., non il ricorso per cassazione contro il provvedimento di diniego dell'astensione.
- Un provvedimento che appare motivato in modo sommario non sempre è revocabile in sede di legittimità: va valutata la natura dell'atto (ordinatorio vs. decisorio) e la sussistenza di rimedi specifici previsti dal processo penale.
- Prima di proporre impugnazioni di legittimità, è opportuno verificare la impugnabilità dell'atto e utilizzare i rimedi processuali predisposti (ricusazione, rimessione), pena la declaratoria di inammissibilità e possibili sanzioni economiche.
- La Corte può richiamare precedenti giurisprudenziali per affermare principi di non sindacabilità in Cassazione su atti meramente organizzatori o domestici del giudice.
- In situazioni analoghe è consigliabile documentare con precisione le ragioni concrete e procedere tempestivamente con gli strumenti previsti (ricusazione o istanza di rimessione) per non incorrere in estenuanti e inammissibili impugnazioni in Cassazione.
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