Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19344/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il soggetto condannato per violazione della normativa sugli stupefacenti ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, su richiesta dell'ufficio recupero crediti, ha determinato il valore dello stupefacente sequestrato in euro 186.860,00 ai fini della confisca per equivalente, imputando a tale importo anche euro 3.600,00 già oggetto di confisca. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 240-bis c.p. e 85-bis d.P.R. 309/1990, sostenendo che la confisca per equivalente non potesse essere disposta perché erano già stati sequestrati il denaro rinvenuto e lo stupefacente in suo possesso, con conseguente inapplicabilità delle norme richiamate. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione per mancata indicazione di criteri oggettivi nella determinazione del valore dello stupefacente da confiscare.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'impugnazione non fosse un ricorso per cassazione ma dovesse essere qualificata come opposizione, poiché contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di confisca per equivalente è previsto il rimedio dell'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., richiamato dall'art. 672 c.p.p. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, per la prosecuzione del procedimento secondo il rito corretto.

Norme richiamate

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    È richiamato come base normativa della determinazione del valore dello stupefacente sequestrato ai fini della confisca per equivalente nel procedimento esecutivo.

  • art. 240-bis c.p.

    È invocato dal ricorrente per contestare la possibilità di disporre la confisca per equivalente; la Corte non entra nel merito della censura perché qualifica l'impugnazione come opposizione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È la norma processuale richiamata dal ricorrente per dedurre l'erronea applicazione di legge nel provvedimento impugnato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È la norma processuale richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione sulla stima del valore dello stupefacente.

  • art. 676 c.p.p.

    È indicato come una delle ipotesi in cui il provvedimento sulla confisca per equivalente può essere adottato de plano.

  • art. 666 c.p.p.

    È richiamato quale modello procedimentale da osservare nel procedimento di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, con garanzie del contraddittorio e della difesa.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    È indicato come rimedio di reclamo/opposizione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di confisca per equivalente.

  • art. 672 c.p.p.

    È richiamato per affermare l'espressa previsione del rinvio al rimedio dell'opposizione nei procedimenti esecutivi relativi alla confisca.

Massime di principio

  • Contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide sulla confisca per equivalente non è esperibile il ricorso per cassazione come rimedio diretto, ma l'opposizione dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., richiamato dall'art. 672 c.p.p.
  • La qualificazione del mezzo di impugnazione dipende dal contenuto sostanziale del provvedimento impugnato e dalla disciplina speciale prevista per la fase esecutiva, nella quale il giudice dell'esecuzione è il giudice naturale delle contestazioni non dedotte nel merito.
  • Quando è previsto uno specifico rimedio di opposizione avverso il provvedimento esecutivo, il giudice di legittimità deve limitarsi a riqualificare l'impugnazione e a trasmettere gli atti al giudice competente, senza esaminare nel merito le censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiConfisca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.