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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19349/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona imputata ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena confermando la responsabilità per i reati residui dopo la declaratoria di estinzione per prescrizione di uno dei capi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, erronea applicazione della legge, inosservanza di norme procedurali e travisamento del fatto, contestando la ricostruzione della colpevolezza e il valore attribuito alle dichiarazioni dei testi che avevano messo in dubbio la veridicità delle fatture emesse nei confronti della sua ditta. Con il secondo motivo ha censurato la ritenuta indeducibilità degli importi registrati nelle autofatture, sostenendo che la Corte territoriale li avesse esclusi solo perché non adeguatamente documentati. Con il terzo motivo ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per il reato di emissione/uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 del d.lgs. 74/2000. Con l'ultimo motivo ha lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato sulla natura fittizia delle fatture, valorizzando elementi convergenti come l'assenza di specificità e determinatezza dei documenti, la mancanza dei dati identificativi del venditore, i pagamenti in contanti non compatibili con il volume d'affari e la incoerenza con i flussi di entrata e uscita dei materiali. Ha giudicato manifestamente infondato anche il terzo motivo, perché la sentenza impugnata aveva correttamente individuato il dolo specifico richiesto dall'art. 8 del d.lgs. 74/2000 in base all'utilizzo delle fatture passive in dichiarazione fiscale. Infine ha ritenuto infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dall'assenza di elementi favorevoli e che la pena era stata solo modestamente superiore al minimo edittale, in ragione del numero e dell'importo delle fatture. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Il reato richiede il dolo specifico, ritenuto integrato dall'utilizzazione in dichiarazione fiscale di fatture passive relative a operazioni inesistenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il regime conseguente all'inammissibilità del ricorso e per la verifica della colpa nella sua proposizione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto veste di vizio di motivazione o violazione di legge, si risolva in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di merito.
  • La prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate può essere desunta da plurimi indici convergenti, quali la mancanza di specificità e determinatezza delle fatture, l'assenza di dati identificativi essenziali, pagamenti incompatibili con il volume d'affari e incoerenze nei flussi materiali.
  • Ai fini del reato di cui all'art. 8 del d.lgs. 74/2000, il dolo specifico può essere desunto dall'effettivo utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti in sede di dichiarazione fiscale.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto dall'assenza di elementi positivi valutabili in favore dell'imputato; la misura della pena è censurabile solo se priva di adeguata giustificazione o manifestamente sproporzionata.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue, di regola, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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