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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19351/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Pavia del 24 settembre 2024. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, rilevata l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. aveva irrogato all'imputato la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e euro 200 di multa per i reati a lui ascritti, poi non specificati nel testo. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto erronea applicazione della legge in punto di qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha però rilevato che, nel rito patteggiato, il controllo di legittimità sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammesso solo quando la qualificazione sia, con immediata evidenza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non invece quando vengano proposti errori valutativi in diritto non immediatamente ricavabili dalla contestazione. Poiché nel caso concreto tale evidenza non risultava, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La verifica della conformità del patteggiamento ai presupposti legali deve essere svolta sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi del ricorso.

  • art. 448 c.p.p.

    Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione del fatto è ammissibile solo se la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto alla contestazione, con immediatezza evidente.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando ma al contempo circoscrivendo i casi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica del fatto.

Massime di principio

  • Nel rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammessa solo quando l'errore emerga in modo immediato e sia macroscopicamente incompatibile con il capo di imputazione.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per contestare valutazioni giuridiche che richiedano una rivalutazione del fatto o che non risultino evidenti dalla contestazione originaria.
  • Il giudizio sulla correttezza della qualificazione del fatto va compiuto, nel patteggiamento, esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della motivazione sintetica della sentenza e dei motivi di ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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