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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19348/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Il ricorso conteneva un unico motivo, con cui si denunciavano vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla dosimetria della pena. In particolare, si contestava la misura della sanzione irrogata per il reato ascritto, ritenendola non correttamente motivata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva applicato una pena ampiamente contenuta nel medio edittale e aveva giustificato il modesto scostamento dal minimo facendo riferimento al tipo di sostanza stupefacente rinvenuta, alle modalità di occultamento e al quantitativo non esiguo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché la motivazione sulla pena era logicamente e giuridicamente corretta e la sanzione era stata determinata entro l'ampia forbice edittale, con specifiche ragioni riferite alla natura della sostanza, alle modalità di occultamento e alla quantità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni per escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    null

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, pur formalmente dedotto come vizio di motivazione o violazione di legge, si risolve in una censura manifestamente infondata contro una valutazione di merito immune da vizi logici o giuridici.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia illogica, carente o frutto di erronea applicazione dei criteri legali; non è invece sufficiente la mera dissenso sulla misura della pena se questa è collocata in modo ragionevole entro il medio edittale.
  • Ai fini del rigetto delle doglianze sulla dosimetria, è legittimo valorizzare il tipo di sostanza stupefacente, le modalità di occultamento e la quantità rinvenuta come elementi idonei a giustificare uno scostamento dal minimo edittale.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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