Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19352/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha convertito l'atto di appello in ricorso per cassazione per favor impugnationis, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. e la giurisprudenza costituzionale sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato è stato condannato dal Tribunale alla sola pena dell'ammenda di euro 4.200 per i reati ascritti. Avverso tale decisione ha proposto un atto formalmente qualificato come appello, articolando due motivi: con il primo ha censurato la statuizione di responsabilità, contestando la declaratoria di colpevolezza; con il secondo ha lamentato che il giudice di merito non avrebbe applicato la pena nel minimo edittale e non avrebbe concesso la sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione, rilevato che la sentenza impugnata prevedeva soltanto una condanna a pena pecuniaria, ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione. Ha poi ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito, estranea al sindacato di legittimità, e inammissibile il secondo per genericità, non essendo state formulate censure specifiche su ciò che il Tribunale avrebbe omesso o erroneamente valutato nella determinazione della pena o nel diniego del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 593 c.p.p.

    la decisione conferma che la sentenza che irroga la sola pena dell'ammenda non è appellabile, essendo esperibile il ricorso per cassazione.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per escludere la sanzione alla Cassa delle ammende solo quando l'inammissibilità non sia imputabile a colpa della parte; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata.

Massime di principio

  • La sentenza che applica la sola pena dell'ammenda non è soggetta ad appello, ma deve essere impugnata con ricorso per cassazione; un atto di appello proposto contro tale decisione può essere convertito in ricorso in applicazione del favor impugnationis.
  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che sollecitano una nuova valutazione del merito o dei fatti, poiché tali profili restano riservati al giudice di merito.
  • È inammissibile per genericità il motivo che contesta la quantificazione della pena o il mancato riconoscimento di un beneficio senza indicare specificamente quali criteri o quali passaggi motivazionali del giudice di merito siano erronei o omessi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta che la parte abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.