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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19353/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva riformato solo in parte la decisione di primo grado, confermando nel resto la condanna per reati in materia di stupefacenti e riducendo soltanto la pena accessoria. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla dosimetria della pena, sostenendo che il trattamento sanzionatorio fosse erroneo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva infatti collocato la pena nell'ambito del medio edittale, motivando il lieve scostamento dal minimo con riferimento ai precedenti specifici dell'imputato e alle modalità del commercio dello stupefacente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla dosimetria della pena, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo логico e giuridicamente corretto la determinazione della pena, con riferimento a precedenti specifici e modalità dell'attività di spaccio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. e la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 sulla mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale

    È richiamata come parametro per escludere la sanzione pecuniaria solo quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa della parte; nel caso concreto la Corte ha escluso tale evenienza.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo investe la dosimetria della pena in modo manifestamente infondato, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice di merito.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia carente, illogica o giuridicamente erronea; non basta opporre una diversa valutazione della gravità del fatto.
  • È congrua la motivazione sul trattamento sanzionatorio che, nel collocare la pena in un intervallo medio-edittale, valorizzi precedenti specifici dell'imputato e concrete modalità del fatto contestato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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