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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19347/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero mere censure di fatto, estranee al sindacato di legittimità. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non emergevano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale aveva condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, ritenendolo colpevole di reati in materia di sicurezza sul lavoro. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva due vizi di motivazione: con il primo contestava la statuizione di colpevolezza, sostenendo che il Tribunale lo avesse erroneamente qualificato come datore di lavoro del lavoratore indicato in sentenza; con il secondo contestava la motivazione sui luoghi nei quali si svolgevano i lavori. La Corte ha rilevato che entrambe le censure si risolvevano in contestazioni di merito e di fatto, quindi non scrutinabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte cost. n. 186/2000

    tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono deducibili come vizi di motivazione le censure che si risolvono in una diversa lettura del fatto o delle risultanze probatorie, quando la doglianza mira solo a rimettere in discussione apprezzamenti di merito.
  • La contestazione della qualifica soggettiva attribuita dal giudice di merito, se fondata su una diversa ricostruzione fattuale, integra una censura di fatto e non un vizio denunciabile in cassazione, salvo specifiche carenze argomentative realmente rilevanti sul piano della motivazione.
  • Anche le doglianze sui luoghi o sulle modalità concrete della condotta, se dirette solo a opporre una versione alternativa dei fatti accertati, non superano il controllo di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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