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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25713/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ricostruito sinteticamente, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, un incremento patrimoniale riferito agli anni d'imposta 2007 e 2008 in relazione all'acquisto, avvenuto con atto pubblico del 1 agosto 2011, del 40% di una quota societaria per il corrispettivo di 840.000 euro. Dopo il rigetto in appello e un primo ricorso per cassazione dichiarato inammissibile in parte, la contribuente ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Cassazione n. 24582 del 2019. Con due motivi ha dedotto errore di percezione della Corte: avrebbe erroneamente affermato che la ricorrente si fosse limitata a dire di aver prodotto la documentazione in CTP, mentre nel ricorso per cassazione erano stati specificamente elencati e descritti quattro documenti ritenuti decisivi; inoltre avrebbe negato l'esistenza e la rilevanza di tali documenti, senza percepirne il contenuto e la localizzazione. L'intimata Agenzia non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a censurare soltanto una delle autonome rationes decidendi poste a base della precedente declaratoria di inammissibilità, ossia la violazione degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ma non anche l'ulteriore ratio, fondata sul principio per cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, l'omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito. Mancando l'attacco a entrambe le rationes, l'errore dedotto non era decisivo ai fini della revocazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; confermato l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto è inammissibile se l'errore dedotto non è decisivo, cioè se la decisione impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e il ricorso non le censura tutte.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, l'omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia comunque stato preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Nel ricorso per cassazione, ai fini dell'ammissibilità delle censure fondate su documenti o atti processuali, occorre indicare specificamente il fatto storico, il contenuto del documento, la sua localizzazione processuale, il momento della sua deduzione e la sua decisività.
  • Quando una pronuncia di inammissibilità è sorretta da più ragioni autonome, l'impugnazione deve colpire ciascuna di esse, altrimenti il vizio dedotto non può produrre l'effetto caducatorio richiesto dalla revocazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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