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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26968/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente proveniente dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e successivamente collocato presso altre amministrazioni, aveva chiesto di essere ammesso con riserva a una procedura selettiva bandita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la progressione economica all’interno dell’area B. Il Ministero lo aveva escluso assumendo che la procedura fosse riservata ai dipendenti di ruolo del MEF e che il lavoratore, essendo ancora inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento, non avesse quello status. Dopo l’accoglimento in via d’urgenza della domanda del lavoratore e il successivo giudizio di merito sfavorevole al Ministero in primo e secondo grado, il MEF ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 283/1998. Sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente valorizzato la sola mancanza di un’espressa esclusione nel bando, senza verificare se il lavoratore potesse dirsi effettivamente dipendente del MEF; in subordine, deduceva anche la mancanza del requisito di anzianità biennale nella fascia retributiva previsto dal bando.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Napoli e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore di partecipare alla selezione. Ha ritenuto che, alla data del bando, il lavoratore non fosse ancora inquadrato nei ruoli del MEF, poiché l’inquadramento definitivo presso l’amministrazione in servizio è intervenuto solo dal 1° gennaio 2011 per effetto dell’art. 9, comma 25, del d.l. n. 78/2010, successivo al bando del 1° dicembre 2010. La Corte ha compensato le spese dell’intero processo per la particolarità della vicenda e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 del d.lgs. n. 283/1998

    Ha istituito il ruolo provvisorio ad esaurimento per il personale dell’AAMS, con finalità amministrativo-contabili e in vista della successiva ricollocazione, senza equiparare automaticamente tali lavoratori ai dipendenti di ruolo del Ministero.

  • art. 9, comma 25, del d.l. n. 78/2010, conv. dalla l. n. 122/2010

    Ha disposto che, dal 1° gennaio 2011, il personale già collocato nel ruolo provvisorio ad esaurimento sia inquadrato nei ruoli dell’ente presso cui presta servizio alla data del decreto-legge, anche in soprannumero e salvo riassorbimento.

  • d.m. 27.3.2009 n. 11

    L’istituzione del ruolo unico del personale del MEF non ha modificato lo status del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento, ma ha soltanto ricompreso tale personale in un’apposita sezione del nuovo ruolo.

  • d.lgs. n. 300/1999, artt. 23 e 73

    Richiamato per spiegare la finalità di unificazione organizzativa del Ministero e la funzione del ruolo unico, senza effetti di immediato mutamento dello status del personale del ruolo provvisorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione quale violazione e falsa applicazione di norma di diritto.

  • art. 700 c.p.c.

    È stato il fondamento del provvedimento d’urgenza con cui il lavoratore era stato ammesso con riserva alla procedura selettiva.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte, una volta accolto il ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti, di decidere la causa nel merito rigettando la domanda originaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Il personale inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento, istituito per gestire transitoriamente rapporti di lavoro in attesa della definitiva ricollocazione, non è equiparabile ai dipendenti di ruolo dell’amministrazione di riferimento, salvo espresso diverso inquadramento previsto dalla legge.
  • Quando una procedura selettiva è riservata ai dipendenti di un determinato ente o amministrazione, la legittimazione a parteciparvi va verificata in base allo status giuridico effettivo del lavoratore alla data rilevante, non già sulla sola circostanza del servizio prestato presso quella amministrazione.
  • L’istituzione di un ruolo unico o di un assetto organizzativo centralizzato non comporta, di per sé, la trasformazione immediata dello status del personale transitorio, se la norma ha finalità meramente organizzative e non contiene un espresso inquadramento nei ruoli di destinazione.
  • Se la decisione di merito è erronea per violazione di legge e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePubblico impiegoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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