Cassazione Civile, Ordinanza n. 26204/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La procedura concorsuale agiva per far dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l.f., alcuni pagamenti eseguiti nel periodo sospetto in favore del creditore per lavori di subappalto. La controversia ruotava attorno alla imputabilità di quei pagamenti alla debitrice in bonis: secondo la ricorrente, gli assegni erano stati spediti al creditore dalla società poi sottoposta a procedura e, soprattutto, la terza società che aveva materialmente emesso i titoli avrebbe esercitato rivalsa nei confronti della debitrice prima dell'apertura della procedura. I giudici di merito avevano negato l'inefficacia, ritenendo non provata la rivalsa e reputando rinunciata dalla parte attrice la prova testimoniale dedotta in appello. Con il ricorso per cassazione la procedura ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1376 c.c., sostenendo che la spedizione degli assegni al creditore avrebbe comportato il trasferimento della proprietà/titolarità dei titoli alla debitrice; 2) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la mancata contestazione della rivalsa avrebbe dovuto renderla provata; 3) falsa applicazione degli artt. 187 e 189 c.p.c., censurando la dichiarata rinuncia alla prova testimoniale, poiché la richiesta istruttoria era stata mantenuta sin dall'atto di appello e reiterata nelle udienze; 4) censura sulle spese poste a suo carico anche in favore della terza chiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto come inammissibili i primi due motivi, ha accolto il terzo motivo ritenendo erronea l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la parte avrebbe rinunciato alla prova testimoniale, e ha dichiarato assorbito il quarto motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché valuti l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale dedotta e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67, secondo comma, l.f.
costituisce il fondamento della domanda di inefficacia dei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto.
invocato per sostenere il trasferimento della proprietà/titolarità degli assegni mediante la loro consegna/spedizione al creditore, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
richiamato per sostenere la violazione delle regole di valutazione della prova e della non contestazione; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
richiamato in relazione alla dedotta tardività della contestazione del convenuto; censura inammissibile.
richiamato come parametro sul riparto dell'onere della prova della rivalsa; la Corte non ha accolto la censura per le ragioni processuali esposte.
richiamato per censurare la gestione delle istanze istruttorie; il motivo sul punto è stato accolto sotto il profilo della rinuncia erroneamente ritenuta.
richiamato insieme all'art. 187 c.p.c. in tema di conclusioni e istanze istruttorie.
richiamato come termine entro il quale era stata formulata la richiesta di prova testimoniale nel giudizio di primo grado.
richiamato solo in relazione alla notifica telematica del ricorso, ritenuta valida perché risultava la firma digitale.
Massime di principio
- La rinuncia a un'istanza istruttoria non può essere desunta da formule o comportamenti processuali equivoci: occorre accertare l'effettiva volontà della parte, considerando anche le reiterazioni successive della richiesta e senza aderire a formalismi rigidi.
- Quando una questione di fatto è stata specificamente contestata dalla controparte nei propri scritti difensivi, non può presumersi la sua provata per il solo silenzio successivo della parte, soprattutto se il fatto attiene a circostanze interne alla sfera giuridica di chi lo deduce.
- In sede di legittimità, la censura che presuppone la verifica di atti e documenti non trascritti o non specificamente riportati nel ricorso può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza o per impossibilità di controllo diretto da parte della Corte.
- La mancata ammissione o la mancata valutazione di una prova testimoniale ritualmente richiesta non può essere giustificata da una pretesa rinuncia non univoca; il giudice deve verificare se la parte abbia realmente insistito nella relativa istanza fino alla precisazione delle conclusioni.
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