Cassazione Civile, Ordinanza n. 27312/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta, proposta da un dirigente tecnico di un ente pubblico, di ottenere l’incentivo previsto dall’art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 per attività tecniche svolte in relazione a un appalto. Il giudice di merito aveva tuttavia negato il compenso, ritenendo che il progetto fosse stato integralmente redatto da professionisti esterni e che, in ogni caso, non fossero stati rigorosamente verificati tutti gli ulteriori presupposti normativi e regolamentari per l’erogazione dell’incentivo. Il ricorrente per cassazione ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che l’incentivo dovesse comunque spettare anche quando le attività tecniche successive alla progettazione affidata all’esterno siano svolte da personale interno. La difesa dell’ente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si fondava su due autonome ragioni entrambe idonee a sorreggere il rigetto della pretesa: da un lato, la redazione integrale del progetto all’esterno dell’organico dell’ente; dall’altro, la mancata rigorosa verifica di tutti gli ulteriori requisiti richiesti per il riconoscimento dell’incentivo. Poiché il ricorso non censurava specificamente entrambe le rationes, è stato applicato il principio per cui, in presenza di più ragioni autonome della decisione, il ricorso deve investire tutte le rationes, altrimenti è inammissibile. Il ricorrente è stato anche condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 92 d.lgs. n. 163/2006
L’incentivo per le attività tecniche non spetta automaticamente, ma solo al ricorrere di tutti i presupposti di legge e secondo i limiti e le condizioni indicati dalla disciplina applicabile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata.
- Quando la sentenza di merito si regge su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorso deve investire tutte le rationes; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile.
- La domanda di incentivo per attività tecniche nell’ambito di appalti pubblici richiede la verifica rigorosa di tutti i presupposti previsti dalla legge e non può essere accolta sulla base di una mera allegazione dell’esecuzione di attività interne successive alla progettazione esterna.
- In presenza di progettazione integralmente affidata all’esterno e di mancata verifica degli ulteriori requisiti legali, il riconoscimento del compenso incentivante può essere escluso.
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