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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24510/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda, proposta davanti al Giudice di pace, di apposizione dei termini tra due fondi contigui. La domanda veniva rigettata perché ritenuta generica e non supportata da prova, anche in ragione della mancata formulazione di istanze istruttorie all'udienza ex art. 320 c.p.c. e della ritenuta natura esplorativa della consulenza tecnica d'ufficio richiesta. In appello il rigetto veniva confermato. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e dell'art. 951 c.c., sostenendo che, anche a voler ritenere la domanda generica, il giudice avrebbe dovuto concedere un termine per la specificazione della causa petendi; inoltre, la domanda sarebbe stata già sufficientemente specifica perché si trattava di diritti autoindividuati. Con il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che il convenuto non aveva contestato la proprietà del fondo confinante né la necessità di apporre i termini, ma solo la visibilità dei segni di confine, sicché non vi sarebbe stato nulla da provare; la CTU, poi, non sarebbe stata esplorativa ma diretta a verificare l'esistenza e visibilità dei termini.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza d'appello. In particolare, le censure sulla genericità della domanda e sulla pretesa obbligatorietà del termine per la sua precisazione non aggredivano la motivazione secondo cui in appello si era semplicemente riproposta la tesi già disattesa e, comunque, il giudizio di secondo grado non è un nuovo giudizio ma una revisio prioris instantiae. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che la doglianza non censurava la decisiva affermazione del giudice d'appello secondo cui la richiesta istruttoria era decaduta perché non reiterata in sede di discussione davanti al Giudice di pace; inoltre il motivo difettava di specificità perché non riportava il contenuto della CTU richiesta. In applicazione dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 320 c.p.c.

    udienza di prima comparizione davanti al Giudice di pace

    il tentativo di conciliazione non è considerato obbligatorio e la sua omissione non comporta nullità salvo lesione del diritto di difesa; le richieste istruttorie devono essere tempestivamente formulate o reiterate nel momento processuale previsto.

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la non genericità della domanda; la Corte non accoglie la censura perché non confrontata con la ratio decidendi.

  • art. 164, commi 4 e 5, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per affermare il dovere del giudice di assegnare un termine di integrazione; la Corte ritiene il motivo inammissibile perché non censura la motivazione decisiva della sentenza impugnata.

  • art. 951 c.c.

    norma richiamata in relazione all'azione di regolamento/apposizione dei confini tra fondi; non viene però affrontato nel merito della corretta applicazione sostanziale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per sostenere che i fatti non contestati non necessitassero di prova; la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non esamina il merito della ripartizione probatoria, perché il motivo è inammissibile.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    menzionato per escludere che il ricorso avesse adeguatamente censurato un eventuale vizio di motivazione apparente o mancante.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    lo scrutinio imposto dalla norma, svolto motivo per motivo e al momento della decisione, conduce alla declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con l'orientamento consolidato e con la ratio della decisione impugnata.

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla funzione di filtro e alla delibazione accelerata dei ricorsi inconsistenti.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    citato solo in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre la tesi già disattesa dai giudici di merito.
  • La censura che deduce violazioni di legge o vizio di motivazione deve aggredire la specifica affermazione decisiva posta a base della decisione, non una motivazione solo apparente o una diversa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente.
  • Nel giudizio di appello non è consentito introdurre una nuova istruzione come se si trattasse di un nuovo processo: la parte deve rispettare le preclusioni e le scansioni proprie del grado di merito.
  • La richiesta istruttoria non reiterata nel momento processuale previsto può ritenersi decaduta; la doglianza in cassazione deve confrontarsi con tale preclusione processuale.
  • La censura sulla natura esplorativa di una consulenza tecnica è inammissibile se non specifica il contenuto dell'istanza e non dimostra perché la consulenza fosse invece necessaria ai fini della prova dei fatti allegati.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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