Cassazione Civile, Ordinanza n. 33967/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano opposto davanti al Tribunale l’ordinanza-ingiunzione con cui il Comune aveva loro intimato il pagamento di una sanzione amministrativa per asserita violazione della disciplina sulla cessazione dell’impiego dell’amianto, contestando l’omessa attuazione del programma di controllo e manutenzione della copertura in cemento-amianto di un capannone agricolo e, in particolare, la mancata bonifica entro il termine previsto. Il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano rigettato l’opposizione e l’appello, ritenendo che la normativa imponesse non solo la predisposizione del programma, ma anche la sua effettiva esecuzione, e che il capannone rientrasse tra le strutture soggette alla disciplina perché destinato a utilizzazione collettiva nell’attività lavorativa. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dei principi di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative, sostenendo che l’art. 15, comma 2, l. n. 257/1992 sanzionerebbe solo l’inosservanza delle misure di sicurezza di cui all’art. 6, commi 3 e 4, e non l’omessa bonifica o l’omessa manutenzione; 2) violazione dell’art. 15, comma 2, e dell’art. 2697 c.c., perché il d.m. 6 settembre 1994 non sarebbe applicabile a un capannone agricolo privato non aperto al pubblico né destinato a uso collettivo; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alle spese, subordinata all’accoglimento dei primi due motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile, nella parte in cui denunciava direttamente la violazione dell’art. 25 Cost., e in parte infondato, perché la lettura della Corte territoriale dell’art. 15, comma 2, l. n. 257/1992 e del d.m. 6 settembre 1994 era coerente con il dato letterale e con la ratio di tutela della salute: il programma di controllo e manutenzione può comprendere anche la bonifica entro un termine e la mancata attuazione del programma, compresa la mancata bonifica, è sanzionabile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare un accertamento di fatto sulla destinazione collettiva del capannone e, soprattutto, non colpiva la autonoma ratio della decisione di merito relativa alla tardività della deduzione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autonomia, essendo meramente consequenziale agli altri. La sentenza ha quindi confermato la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25 Cost.
Non può essere denunciato direttamente come violazione di legge nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., salvo si tratti di norma costituzionale di immediata applicazione, evenienza esclusa nel caso di specie.
Richiamato dai ricorrenti in tema di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata nei termini sopra indicati.
artt. 12 e 15, comma 2, L. 257/1992
L’art. 15, comma 2, sanziona l’inosservanza degli obblighi di adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti attuativi; la disciplina è letta in coerenza con la tutela della salute e consente di sanzionare anche la mancata attuazione del programma di controllo e manutenzione, inclusa la mancata bonifica.
Attribuisce alle regioni il compito di adottare piani di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
d.m. 6 settembre 1994, art. 4
"Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione..."
La norma non impone la sola predisposizione formale del programma, ma richiede che esso sia effettivamente messo in atto e attuato.
d.m. 6 settembre 1994, art. 4a
Contiene le prescrizioni relative al programma di controllo dei materiali contenenti amianto.
Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non incideva sulla ratio decisiva e attingeva a un accertamento di fatto del giudice di merito.
Richiamati solo in via consequenziale per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è stata dichiarata priva di autonomia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, la norma sanzionatoria va interpretata secondo il dato letterale e la ratio della disciplina di settore; se la disposizione impone che un programma di controllo e manutenzione sia "messo in atto", la sanzione può colpire anche la mancata esecuzione delle misure previste dal programma e non solo la sua predisposizione formale.
- La deduzione di violazione di norme costituzionali non può essere proposta in cassazione come censura diretta ex art. 360, n. 3, c.p.c., salvo il caso di norme costituzionali immediatamente applicabili e senza intermediazione di norme di legge ordinaria.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando mira in sostanza a rivalutare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, come la destinazione concreta di un immobile o la sua inclusione in una determinata categoria applicativa.
- Non è ammissibile una censura sulle spese di lite che si limiti a chiedere la riforma della statuizione quale mera conseguenza dell’auspicato accoglimento di altri motivi, senza criticare autonomamente la decisione sulle spese.
- In una controversia su amianto e sicurezza, il giudice può valorizzare la finalità preventiva della normativa per escludere interpretazioni formalistiche che svuotino l’obbligo di protezione effettiva.
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