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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02865/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Un istituto di credito aveva agito ex art. 2901 c.c. per ottenere l'inefficacia, nei propri confronti, di un atto di costituzione di ipoteca volontaria con cui un soggetto aveva garantito un debito in favore della nonna, nonché delle conseguenti iscrizioni ipotecarie, ritenute pregiudizievoli per le ragioni creditorie dell'istituto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione l'istituto deduceva due motivi: con il primo lamentava la violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale errato nel valutare i presupposti oggettivi della revocatoria, ritenendo irrilevante un atto dispositivo successivo e reputando provata la capienza residua del patrimonio dei soggetti coinvolti; con il secondo denunciava la violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 2697 c.c. quanto ai presupposti soggettivi, sostenendo che la consapevolezza del pregiudizio avrebbe potuto essere desunta anche per presunzioni dal rapporto di parentela e dai ruoli societari e familiari dei soggetti coinvolti. La resistente eccepiva inoltre la nullità della propria procura, ma la Corte ha esaminato principalmente l'ammissibilità dei motivi del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha anzitutto accolto l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dalla controricorrente, rilevando comunque che ciò non incideva sull'esito del ricorso. Nel merito, ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha quindi ribadito che non può essere chiesto alla Cassazione di rivalutare il materiale istruttorio o sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito, quando la sentenza impugnata abbia già individuato le fonti del convincimento e motivato la scelta delle prove ritenute decisive. La ricorrente è stata condannata al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria richiede l'accertamento dei suoi presupposti oggettivi e soggettivi; in cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Il richiamo alla regola sull'onere della prova non può essere usato per sollecitare una diversa lettura delle prove già valutate dal giudice di merito.

  • art. 2967 c.c.

    La sentenza menziona tale norma come riferimento all'onere probatorio, ma il richiamo corretto nel ragionamento della Corte è all'art. 2697 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge deve investire specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata e non può risolversi nella contestazione del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamata la procedura di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione collegiale è intervenuta a seguito della richiesta del ricorrente di trattazione collegiale dopo la proposta di definizione accelerata.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Esclusa l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione accelerata.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'assenza di incompatibilità del componente del collegio che aveva redatto la proposta.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato, in combinato con l'art. 159 c.p.c., per interpretare la procura nel senso utile alla sua conservazione nei casi dubbi.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato, insieme all'art. 1367 c.c., a sostegno del principio di conservazione della procura nei casi dubbi.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha disposto la condanna della ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi del quarto comma, senza adottare provvedimenti in favore della controricorrente per effetto della nullità della procura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, al di là dell'etichetta formale, mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella scelta delle fonti di prova ritenute decisive, purché la decisione impugnata abbia indicato le ragioni del convincimento e non si sia basata su prove legali mal valutate.
  • In materia di revocatoria ordinaria, i presupposti oggettivi e soggettivi devono essere scrutinati alla luce dell'accertamento di merito; in sede di legittimità non è consentito contestare tale accertamento mediante censure di puro dissenso valutativo.
  • La procura al controricorso o al ricorso per cassazione è invalida quando il suo tenore mostra in modo inequivoco la riferibilità al solo giudizio di merito e non contiene elementi sufficienti per ricondurla al giudizio di legittimità.
  • Nei casi dubbi, la procura deve essere interpretata in senso conservativo; tuttavia, quando contenga esclusivamente formule tipiche del merito e manchi di riferimenti alla cassazione, la nullità può essere dichiarata.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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