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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8239/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle entrate-riscossione ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva annullato la cartella di pagamento n. 07820120004147550 emessa da Equitalia, assumendo: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e degli artt. 148 e 149 c.p.c., perché la CTR avrebbe annullato la cartella per inesistenza della notifica dovuta alla mancanza della relata sul frontespizio; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c., perché ogni invalidità della notifica sarebbe stata comunque sanata dal conseguimento dello scopo, essendo la cartella tempestivamente impugnata dalla destinataria.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta inammissibilità essendo l'oggetto sostanziale del giudizio (i crediti della cartella impugnata) già stato integralmente definito in altro giudizio nei confronti dell'Agenzia delle entrate (ordinanza n. 5202/2022) per effetto della definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. 119/2018 (conv. legge 136/2018). Di conseguenza il ricorso dell'Agenzia delle entrate-riscossione è stato ritenuto inammissibile e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se il credito fiscale oggetto di un giudizio è stato previamente definito in modo integrale nei confronti dell'ente impositore (es. per adesione/definizione agevolata), un successivo gravame relativo allo stesso credito da parte del soggetto incaricato della riscossione può risultare inammissibile per cessazione della materia del contendere.
  • Il vizio formale della notifica (es. mancanza della relata sul frontespizio) può comportare l'annullamento della cartella, ma l'Amministrazione può eccepire che il vizio sia stato sanato se risulta il 'conseguimento dello scopo' (es. tempestiva impugnazione da parte del destinatario); la valutazione è rimessa al giudice del merito.
  • Quando vi siano giudizi distinti sul medesimo oggetto sostanziale promossi da diversi enti o controparti, una decisione definitiva che definisca la pretesa sostanziale rende inammissibili i procedimenti successivi aventi lo stesso oggetto, per effetto della cessazione della materia del contendere.
  • I termini processuali per il ricorso in Cassazione si computano secondo le regole del codice di procedura civile (es. art.155 c.p.c. per la proroga quando la scadenza ricade in giorno festivo), e la tempestività può essere determinante per l'ammissibilità, ma non supera l'effetto di una sopravvenuta estinzione della controversia.
  • In caso di sopravvenienza di causa di inammissibilità sopravvenuta (es. definizione del credito), il giudice della legittimità può compensare le spese del giudizio

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