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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18239/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mutuatario)

La controversia

Una società mutuataria e due garanti personali hanno proposto opposizione a precetto intimato in base a un mutuo fondiario, deducendo, tra l'altro, l'usurarietà del TEG degli interessi corrispettivi e del successivo atto di proroga/rinegoziazione, la conseguente nullità delle clausole sugli interessi ex art. 1815, comma 2, c.c., la non debenza degli interessi, la ripetizione delle somme pagate, l'inesistenza del credito precettato, il ricalcolo del piano di ammortamento e il risarcimento danni per violazione di buona fede e abuso della posizione dominante. Il Tribunale aveva dato rilievo all'usurarietà e ridotto credito e ipoteca; la banca aveva appellato contestando l'applicazione della sanzione di gratuità ai soli interessi corrispettivi e la rideterminazione del credito. La Corte d'appello, richiamando le Sezioni Unite sull'usura nei moratori, aveva riformato la decisione di primo grado rigettando l'opposizione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, il passaggio in giudicato della statuizione di primo grado sull'usurarietà degli interessi corrispettivi per mancata impugnazione specifica della banca (art. 329, comma 2, c.p.c.); dall'altro, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., cioè l'accertata usurarietà del TEG relativo agli interessi corrispettivi risultante dalla c.t.u., fatto che avrebbe imposto la declaratoria di nullità della relativa clausola e la non debenza degli interessi. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che l'usurarietà dei corrispettivi è un fatto storico autonomo e decisivo, non esaminato dalla sentenza d'appello, distinto dalla diversa questione degli interessi moratori; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, assorbendo il primo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo motivo e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, perché riesamini l'impugnazione tenendo conto dell'accertamento dell'usurarietà del TEG relativo agli interessi corrispettivi risultante dalla c.t.u. e discusso tra le parti. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita definitivamente la validità del credito o delle clausole, ma è stato imposto un nuovo esame sul punto decisivo omesso.

Norme richiamate

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    la mancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza può determinarne il passaggio in giudicato per acquiescenza parziale; nel caso concreto la questione era prospettata dai ricorrenti come già coperta da giudicato interno

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; il vizio può riguardare anche un fatto storico accertato in c.t.u.

  • art. 1224 c.c.

    gli interessi moratori sono conseguenza del ritardo nell'adempimento e hanno funzione risarcitoria

  • art. 1282 c.c.

    gli interessi corrispettivi dipendono dalla scadenza di un debito pecuniario e dal godimento del capitale

  • art. 1815 c.c.

    l'usurarietà degli interessi corrispettivi nel mutuo comporta la nullità della relativa clausola e la non debenza degli interessi

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in domanda dai ricorrenti come criterio di liquidazione equitativa dei danni

  • art. 2033 c.c.

    richiamato in domanda dai ricorrenti come base per la ripetizione delle somme indebitamente pagate

  • art. 2041 c.c.

    richiamato in domanda dai ricorrenti in subordine quale azione di arricchimento senza causa

  • art. 1283 c.c.

    richiamato dalla banca nel contestare la tesi dell'anatocismo e le conclusioni della c.t.u.

  • art. 39, comma quinto, TUB

    richiamato dai ricorrenti per chiedere la liberazione o riduzione dell'ipoteca dopo l'avvenuta restituzione di oltre un quinto del capitale mutuato

  • legge n. 108/1996

    normativa antiusura richiamata per verificare il superamento del tasso soglia

  • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)

    richiamato indirettamente nel contesto del mutuo fondiario e dell'art. 39, comma quinto

  • art. 2033 e/o art. 2041 c.c.

    invocati in domanda per la restituzione delle somme versate a titolo di interessi

Massime di principio

  • Nel mutuo, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori sono categorie distinte: i primi remunerano il godimento del capitale e decorrono dalla scadenza dell'obbligazione, i secondi conseguono al ritardo nell'adempimento e hanno funzione risarcitoria.
  • L'accertata usurarietà degli interessi corrispettivi costituisce un fatto storico decisivo, autonomo rispetto alla diversa questione dell'usurarietà degli interessi moratori; se tale fatto è stato oggetto di discussione e risulta dalla c.t.u., il giudice di merito non può ometterne l'esame.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre quando la sentenza omette l'esame di un fatto storico decisivo, anche se tale fatto emerge da una consulenza tecnica d'ufficio; non basta che il giudice abbia valutato in modo diverso altri elementi istruttori.
  • La nullità della clausola sugli interessi usurari nel mutuo, ove accertata, comporta la non debenza degli interessi ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.
  • Il giudice di legittimità può cassare con rinvio quando la decisione impugnata abbia omesso di considerare un fatto decisivo autonomo, lasciando impregiudicato il merito della concreta ricostruzione delle risultanze peritali, riservata al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoMutuoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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