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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36404/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo stipulato in precedenza con un istituto bancario, nel quale era prevista una commissione/penale per l'estinzione anticipata. Il mutuatario aveva agito per far accertare che l'operazione fosse usuraria, sostenendo che, ai fini della verifica del superamento dei tassi soglia, dovessero cumularsi interessi corrispettivi e commissione per l'estinzione anticipata, in applicazione del principio di omnicomprensività del costo del credito. La corte territoriale aveva respinto la domanda, ritenendo non cumulabili voci aventi funzione diversa. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1 d.l. 394/2000 conv. in l. 24/2001, insistendo sulla necessità di includere la penale di estinzione anticipata nel calcolo dell'usura. Con il secondo motivo lamenta, sotto il profilo dell'omesso esame di fatto decisivo e dell'omessa pronuncia, che la corte d'appello non avrebbe considerato anche il costo di una polizza assicurativa ai fini della determinazione del costo complessivo del finanziamento. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 117 e 121 TUB e degli artt. 1346, 1337 e 1375 c.c., assumendo che la banca non avrebbe comunicato al cliente il costo effettivo dell'operazione in modo chiaro e completo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la commissione per l'estinzione anticipata ha natura di penale per il recesso e non è cumulabile con gli interessi corrispettivi nella verifica dell'usurarietà, perché il principio di omnicomprensività va coordinato con quello di simmetria e non consente di sommare componenti del costo del credito aventi funzioni diverse. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva specificato in modo adeguato se e come la questione relativa al costo della polizza fosse stata sottoposta al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di interesse, osservando che il ricorrente non contestava di essere stato comunque in grado di determinare il TAEG e quindi non dimostrava un concreto pregiudizio derivante dalla censurata omissione informativa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    remunerazioni a qualsiasi titolo

    Ai fini della verifica dell'usurarietà occorre considerare le remunerazioni previste dal regolamento pattizio, ma secondo un criterio di simmetria che esclude la cumulabilità di voci aventi diversa funzione.

  • art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 conv. in l. 28 febbraio 2001, n. 24

    La disciplina antiusura richiede un confronto comprensivo dei costi pattuiti, ma non consente di sommare componenti non omogenee del costo del credito.

  • art. 117 TUB

    L'obbligo di trasparenza sui tassi e sulle condizioni è soddisfatto quando gli elementi del costo siano obiettivamente individuabili anche tramite rinvio ad elementi esterni.

  • art. 121 TUB

    Rileva nel quadro degli obblighi informativi della banca sul costo complessivo dell'operazione di finanziamento.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinabilità dell'oggetto/costo del contratto di finanziamento.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di correttezza nelle trattative e nella formazione del regolamento contrattuale.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di buona fede nell'esecuzione e nell'informazione contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, ove dovuto, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel controllo dell'usurarietà di un contratto di finanziamento, il principio di omnicomprensività dei costi deve essere letto in combinazione con il principio di simmetria: possono essere sommati solo oneri omogenei e funzionalmente comparabili.
  • La commissione o penale per estinzione anticipata del mutuo non è cumulabile con gli interessi corrispettivi ai fini del superamento dei tassi soglia, perché è un corrispettivo del recesso e non una remunerazione dell'effettiva durata dell'utilizzazione del denaro.
  • La censura di omesso esame o di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico come la questione sia stata devoluta al giudice di merito e si limita a rinviare agli atti di appello.
  • La deduzione di violazione degli obblighi informativi della banca richiede la dimostrazione di un concreto interesse all'impugnazione: se il cliente ha comunque potuto ricostruire il costo del finanziamento, la doglianza resta astratta e non è scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieMutuoProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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