Cassazione Civile, Ordinanza n. 01197/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il Comune aveva agito in revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace una donazione immobiliare compiuta dai debitori in favore della nipote, sostenendo che l’atto avesse pregiudicato la garanzia patrimoniale rispetto a crediti sorti da cambiali avallate dai donanti. La banca era intervenuta volontariamente proponendo analoga domanda revocatoria in relazione a un credito derivante da fideiussione prestata dai medesimi soggetti. I debitori avevano resistito in primo e secondo grado. In cassazione hanno articolato tre motivi: 1) violazione dell’art. 1957 c.c., sostenendo che la clausola di deroga inserita nella fideiussione bancaria dovesse ritenersi nulla per contrasto con la disciplina antitrust e, quanto al Comune, che l’art. 1957 c.c. dovesse applicarsi anche all’avallo cambiario, con conseguente decadenza del creditore; 2) violazione dell’art. 793 c.c., contestando la qualificazione della donazione modale come atto gratuito e quindi il presupposto dell’azione revocatoria; 3) omessa motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., per asserita mancata pronuncia su una nullità delle obbligazioni di garanzia derivante dalla mancanza di causa, prospettata in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato: inammissibile la doglianza sulla fideiussione bancaria perché nuova e fondata su accertamenti di fatto non risultanti dai gradi di merito; infondato il profilo relativo all’avallo cambiario, perché l’art. 1957 c.c. non si applica all’avallo, istituto autonomo e astratto, distinto dalla fideiussione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e comunque inammissibile, poiché la donazione modale conserva natura gratuita se l’onere imposto al donatario non ha carattere di corrispettivo, e perché i ricorrenti non avevano trascritto nel ricorso le clausole negoziali rilevanti né denunciato specificamente i criteri ermeneutici violati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la nullità era stata prospettata sulla base di fatti non tempestivamente allegati né risultanti dal giudizio di merito; inoltre, l’omessa pronuncia su una domanda inammissibile non integra vizio denunciabile. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese e le sanzioni di cui all’art. 96 c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È la base dell’azione revocatoria proposta dai creditori per far dichiarare inefficace l’atto dispositivo pregiudizievole.
La norma sulla decadenza del fideiussore non è applicabile all’avallo cambiario, per l’autonomia e l’astrattezza dell’obbligazione cartolare; quanto alla fideiussione bancaria, la questione di nullità della clausola derogatoria non è esaminabile se nuova e non allegata nei gradi di merito.
La donazione modale può restare atto a titolo gratuito anche se grava il donatario di un onere, purché l’onere non assuma natura di corrispettivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame/motivazione è inammissibile quando la questione non risulta ritualmente e tempestivamente introdotta nel giudizio di merito, specie in presenza di doppia conforme.
La decisione è stata assunta secondo la procedura camerale semplificata, conforme alla proposta del consigliere relatore.
terzo comma; quarto comma
La soccombenza nel ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis ha comportato condanna per responsabilità aggravata e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamata solo come quadro antitrust rispetto allo schema ABI delle fideiussioni, senza accoglimento della censura nuova in cassazione.
Massime di principio
- Una questione di nullità negoziale, anche se rilevabile d’ufficio, non può essere esaminata in cassazione quando richieda accertamenti in fatto e i relativi fatti costitutivi non siano stati tempestivamente allegati nei gradi di merito.
- L’art. 1957 c.c. non si applica all’avallo cambiario, poiché l’obbligazione dell’avallante ha autonomia e astrattezza cartolare ed è distinta dalla fideiussione.
- La nullità di una clausola fideiussoria per contrasto con intese anticoncorrenziali non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se la questione implica verifiche fattuali non svolte in precedenza.
- La donazione modale resta un’attribuzione a titolo gratuito quando l’onere imposto al donatario non assume natura di corrispettivo e non snatura la liberalità dell’atto; la qualificazione dipende dall’interpretazione del negozio ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti dei vizi di legge o di motivazione specificamente dedotti.
- Nel ricorso per cassazione che contesti l’interpretazione di un contratto è necessario indicare specificamente i canoni ermeneutici violati o il fatto decisivo omesso e trascrivere le clausole rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
- L’omessa pronuncia su una questione inammissibile non integra un vizio denunciabile in cassazione.
- In presenza di soccombenza del ricorrente, possono essere disposte le conseguenze economiche aggravate previste per il ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
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