Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20403/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2020, emesso per un fabbricato adibito ad albergo con stabilimento balneare e bar in un Comune campano, per un importo di euro 13.128,00. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che la motivazione fosse insufficiente e che la superficie tassabile fosse stata determinata in modo erroneo, poiché in anni precedenti, sulla base dei medesimi grafici, il Comune avrebbe accertato superfici diverse; ha inoltre richiamato un verbale di accordo/mediazione del 27 gennaio 2022 per un diverso avviso relativo all'anno 2021, sostenendo che tale accordo valorizzasse una superficie tassabile inferiore. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina TARI sostenendo che il tributo avrebbe dovuto essere limitato al solo periodo di effettiva apertura stagionale dell'albergo, sulla base di denunce di inizio e cessazione dell'occupazione e della richiesta di riduzione per i periodi di chiusura, lamentando che la Corte territoriale non ne avesse valutato la portata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, perché formulato in modo generico e diretto a una revisione del merito, oltre che perché la superficie era stata rideterminata sulla base di planimetrie e grafici trasmessi dalla stessa contribuente; ha anche escluso che il verbale di mediazione relativo a un diverso anno avesse efficacia vincolante sul presente giudizio. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché ai fini TARI la riduzione o esclusione del tributo per mancato utilizzo presuppone una obiettiva inutilizzabilità dell'immobile, non la mera inattività soggettiva o stagionalità dell'esercizio; inoltre la stagionalità doveva essere tempestivamente denunciata al Comune, e nel caso concreto la licenza annuale dell'attività alberghiera impediva di limitare il tributo ai soli mesi di apertura. È stato inoltre osservato che, trattandosi di avviso di accertamento in rettifica, l'atto era legittimamente emesso sulla base della superficie imponibile determinata dal Comune.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva già respinto l'impugnazione della contribuente contro l'avviso di accertamento TARI. In conseguenza della soccombenza, la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'onere di specificità del ricorso per cassazione impone di indicare con precisione le norme violate e di confrontarle con la sentenza impugnata; non è sufficiente una deduzione generica della violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge deve essere costruita in modo specifico e non può mascherare una richiesta di riesame del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito della controversia.

  • art. 73 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La procedura di accertamento della tassa è caratterizzata da un dialogo tra ente impositore e contribuente, con consolidamento dei dati tramite documenti, planimetrie, questionari e/o rilevazioni dirette.

  • art. 1, comma 693, della L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Richiama e recepisce la disciplina procedimentale dell'accertamento già prevista per la tassa sui rifiuti.

  • art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La denuncia iniziale e quella di variazione sono rilevanti per individuare locali, aree tassabili e condizioni di tassabilità, nonché eventuali agevolazioni o riduzioni.

  • art. 66, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La stagionalità dell'attività deve essere oggetto di apposita denuncia al Comune, altrimenti non può essere utilmente fatta valere in giudizio per limitare il tributo.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza è pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 21, comma 7, del d.lgs. 22/1997

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione nel merito della decisione.

  • art. 49, commi 1 e 14, del d.lgs. 22/1997

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza un'apposita ratio decidendi autonoma su tali disposizioni.

  • art. 11, comma 11, del d.P.R. 158/1999

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo autonomo nella motivazione della Corte.

  • art. 62 del d.lgs. 507/1993

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma trattazione decisiva.

  • art. 67 del d.lgs. 507/1993

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma trattazione decisiva.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge deve essere specifica: occorre indicare con precisione la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il punto della decisione che vi si porrebbe in contrasto; una censura generica è inammissibile.
  • Non è consentito utilizzare formalmente un motivo di violazione di legge per chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto o del merito, specie in materia di quantificazione della superficie imponibile o di attendibilità degli elementi probatori.
  • In materia di TARI, la riduzione o esclusione del tributo per mancato utilizzo del locale presuppone una oggettiva inutilizzabilità del bene, non la mera inattività soggettiva dell'esercizio o la chiusura stagionale di fatto.
  • La stagionalità dell'attività, per poter incidere sulla debenza del tributo, deve risultare da una specifica e tempestiva denuncia al Comune; in mancanza, non può essere utilmente invocata in giudizio per limitare il periodo di imposizione.
  • Se l'attività è autorizzata con licenza annuale, la semplice chiusura per alcuni mesi non basta a escludere o ridurre la TARI, salvo prova della concreta e oggettiva non utilizzabilità dei locali.
  • Le planimetrie e i grafici trasmessi dal contribuente possono costituire base legittima per la rideterminazione della superficie imponibile da parte dell'ente impositore.
  • Un accordo o verbale di mediazione relativo a un diverso avviso di accertamento e a un diverso anno d'imposta non ha, di per sé, efficacia vincolante sulla determinazione della superficie o della base imponibile per annualità precedenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.