Cassazione Civile, Ordinanza n. 00671/2026 del 12/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia nasce da procedimenti introdotti davanti al Tribunale con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. da più soggetti privati, in parte persone fisiche e in parte una società agricola, per contestare la misura del canone dovuto in relazione alla legittimazione dell'occupazione di terreni gravati da uso civico e per determinare il capitale di affrancazione. I ricorrenti sostenevano che il canone fissato nel 1951 dal Commissario per la liquidazione degli usi civici fosse pari a lire 90.000 annue e non dovesse essere rivalutato secondo gli indici ISTAT, e chiedevano che il capitale di affranco fosse calcolato su tale base. Il Comune, invece, chiedeva l'aggiornamento del canone alla realtà economica del fondo e subordinava l'affrancazione al pagamento dei canoni scaduti. Il Tribunale determinava canoni e capitale in importi molto più elevati rispetto a quelli indicati dai privati, mentre la Corte d'appello confermava la decisione ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario e assimilando, sul piano sostanziale, la posizione dei concessionari a quella dell'enfiteuta. In cassazione i ricorrenti deducevano: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa pronuncia sull'eccezione di tardività della domanda riconvenzionale; ultrapetizione/erronea quantificazione del canone e del capitale; violazione delle norme sugli usi civici e sull'affrancazione; vizio di motivazione; e, con il quarto motivo, difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che il giudice avesse modificato un elemento essenziale del provvedimento amministrativo di legittimazione del 1951. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il quarto motivo sulla giurisdizione perché la parte che ha adito per prima il giudice ordinario e ha visto respinta la domanda nel merito non è soccombente sul capo di giurisdizione e non può impugnarlo come motivo autonomo; conseguentemente ha disposto la restituzione della causa alla Seconda Sezione civile per l'esame degli altri motivi di ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso, relativo al difetto di giurisdizione, affermando che i ricorrenti non erano legittimati a dolersi in cassazione della giurisdizione del giudice da loro stessi adito e che, rispetto al capo sulla giurisdizione, essi dovevano considerarsi vittoriosi perché il giudice aveva ritenuto di dover decidere il merito. Non avendo esaminato gli altri motivi, la Corte ha restituito la causa alla Seconda Sezione civile per il loro vaglio nel prosieguo. Il dispositivo finale non contiene una decisione sul merito delle ulteriori censure, ma solo la definizione del motivo pregiudiziale di giurisdizione.
Norme richiamate
norma richiamata come base del rito sommario di cognizione con cui furono introdotti i giudizi di merito
art. 9 l. n. 1766/1927
norma che disciplina la legittimazione dell'occupazione di terre di uso civico e il relativo provvedimento commissariale
art. 10 l. n. 1766/1927
richiamata come base normativa della legittimazione e del regime del canone
art. 24 l. n. 1766/1927
richiamata dai ricorrenti per la determinazione del capitale di affrancazione
art. 33 r.d. n. 332/1928
richiamata dai ricorrenti per la disciplina del capitale di affrancazione
art. 28, co. 1, R.D. 332/1928
richiamata nel quinto motivo per contestare la ricostruzione della Corte territoriale
art. 133, lett. b), d.lgs. n. 104/2010
richiamato dalla Corte d'appello per affermare la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie sul pagamento e sulla determinazione dei canoni
art. 5, comma 2, l. n. 1034/1971
richiamato in via storica come precedente disciplina del riparto di giurisdizione
richiamato come norma sulla rilevabilità del difetto di giurisdizione, ma interpretato nel senso che la parte che abbia adito il giudice poi ritenuto munito di giurisdizione e sia soccombente nel merito non è legittimata a impugnare per difetto di giurisdizione
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, in particolare per la censura sulla giurisdizione e sui vizi processuali
richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per l'omessa pronuncia
richiamato per l'eccezione di tardività della domanda riconvenzionale
richiamato per la dedotta decisione fondata su fatti/prove non correttamente valutati
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante prospettato in via subordinata
Massime di principio
- Chi ha introdotto il giudizio davanti a un determinato giudice e sia risultato soccombente nel merito non è, di regola, legittimato a denunciare in impugnazione il difetto di giurisdizione del giudice stesso, se non è soccombente sul distinto capo relativo alla giurisdizione.
- La statuizione sulla giurisdizione contenuta nella sentenza che decide il merito costituisce un capo autonomo della decisione; in assenza di specifica censura o di soccombenza su quel capo, si forma giudicato interno sulla giurisdizione.
- Nelle controversie sui canoni dovuti per la legittimazione dell'occupazione di terre di uso civico, la questione di giurisdizione va verificata in concreto in relazione all'oggetto della domanda, ma la parte che chiede la decisione di merito al giudice adito non può successivamente contestarne la potestas iudicandi solo perché la decisione le è sfavorevole.
- Quando la Corte dichiara inammissibile il motivo pregiudiziale di giurisdizione e non esamina gli altri motivi, la causa viene restituita alla sezione semplice per il prosieguo dell'esame delle restanti censure.
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