Cassazione Civile, Ordinanza n. 05194/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF emessi per gli anni 2006 e 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato sinteticamente il reddito del contribuente ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, valorizzando indici di capacità contributiva costituiti dall'acquisto di un'autovettura Porsche Cayenne e di un fabbricato ad uso abitativo di 16 vani. Il contribuente ha impugnato gli atti e ha ottenuto accoglimento in primo grado e in appello. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del giudicato esterno, assumendo che la CTR avesse deciso prima della formazione di un giudicato favorevole all'Amministrazione relativo a una fattispecie analoga per l'anno 2009; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, per avere il giudice tributario utilizzato documenti prodotti dal contribuente solo in giudizio e non in sede di contraddittorio; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe ritenuto provata la provenienza non reddituale delle somme solo sulla base di bonifici provenienti dalla Cina; 4) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR valutato le incongruenze dei bonifici rispetto ai redditi ufficiali pari a zero; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la CTR dato rilievo a un preteso fatto notorio sulla solidarietà reciproca nella comunità cinese. La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo e assorbiti gli altri, censurando la decisione di merito perché aveva considerato sufficiente la mera esibizione di movimenti bancari senza prova della loro provenienza non reddituale e senza adeguata dimostrazione del legame di parentela tra i soggetti che avevano effettuato i bonifici e il contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La ragione decisiva è che, in materia di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria del contribuente non può risolversi nella mera dimostrazione di flussi bancari o della loro provenienza formale da terzi, occorrendo una documentazione idonea a provare la natura non reddituale delle somme e la loro riferibilità concreta alla copertura delle spese contestate.
Norme richiamate
comma quarto ss.; sesto comma
disciplina l'accertamento sintetico del reddito: l'Ufficio può fondarsi su elementi-indice di capacità contributiva e, una volta provati tali indici, spetta al contribuente fornire prova contraria documentale della provenienza non reddituale delle somme o della minore entità del reddito presunto.
viene richiamato come parametro della pretesa inutilizzabilità di documenti prodotti solo in giudizio e non in sede di contraddittorio amministrativo.
viene invocato in relazione al riparto dell'onere della prova nella contestazione dell'accertamento sintetico; la prova contraria grava sul contribuente.
è richiamato con riferimento al giudicato esterno dedotto dall'Ufficio come motivo di ricorso.
viene evocato per contestare l'utilizzo da parte del giudice di merito di un presunto fatto notorio sulla solidarietà nella comunità cinese.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
è la norma processuale che fonda i diversi motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è la disciplina generale dell'accertamento delle imposte sui redditi richiamata per il metodo sintetico e per il regime delle prove.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza degli indici di capacità contributiva previsti dalla legge; non deve provare ulteriormente la concreta produzione del reddito corrispondente.
- La prova contraria del contribuente deve essere documentale e deve riguardare non solo la disponibilità di somme o redditi esenti/soggetti a ritenuta, ma anche circostanze oggettive che rendano credibile la loro utilizzazione per far fronte alle spese contestate, secondo parametri quantitativi e temporali.
- La mera esibizione di movimenti bancari o la formale provenienza di bonifici da terzi non basta, di per sé sola, a vincere la presunzione reddituale se non si dimostra la natura non imponibile delle somme e il loro effettivo collegamento con le spese oggetto di accertamento.
- Il giudice tributario non può svalutare il valore presuntivo degli indici legali di capacità contributiva se questi sono stati effettivamente provati dall'Ufficio, ma deve verificare soltanto se la prova contraria del contribuente sia idonea e specifica.
- L'eventuale richiamo a nozioni sociologiche o a fatti asseritamente notori non può sostituire la prova richiesta dalla legge quando la controversia ruoti attorno alla provenienza e alla destinazione di somme di denaro rilevanti ai fini fiscali.
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