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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08546/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, sostenendo: 1) l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza/manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità, assumendo l'insussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo; 2) il vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente una condotta di omessa dichiarazione di redditi percepiti da familiari per due anni, con indicazione incompleta dei redditi dei componenti del nucleo familiare anagrafico e con esclusione di due soggetti, valorizzando lo scarto tra reddito dichiarato e reddito effettivo e ritenendo deliberata l'omissione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la decisione impugnata, che aveva correttamente rilevato la genericità dell'appello e aveva motivato in modo logico e completo sulla sussistenza del reato e del dolo. Ha ritenuto inammissibile anche la doglianza ex art. 131-bis c.p., proposta per la prima volta in cassazione. Infine, ha giudicato inammissibile la censura sulla pena, poiché nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio se la determinazione non è frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    Norma posta a base della responsabilità penale confermata nei meriti; la Corte non ne ridefinisce il contenuto ma conferma la tenuta della decisione di merito sull'accertamento del reato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la norma era già vigente alla data della decisione di appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Preclude la deduzione in sede di legittimità di una questione nuova, come nel caso della particolare tenuità del fatto sollevata solo in cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato implicitamente nel tema del trattamento sanzionatorio; la Corte ribadisce che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per arbitrio o manifesta illogicità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a riproporre in modo generico censure già disattese nei gradi di merito.
  • L'elemento soggettivo del reato può essere desunto da indicatori fattuali oggettivi, come la significativa divergenza tra reddito dichiarato e reddito effettivo e l'omissione di dati rilevanti relativi ai componenti del nucleo familiare.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile per la prima volta in cassazione quando la relativa disciplina era già vigente al momento della decisione di appello.
  • Le censure sulla quantificazione della pena sono inammissibili in cassazione se mirano a una nuova valutazione del merito e la determinazione sanzionatoria non presenti profili di arbitrio o manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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