Cassazione Penale, Ordinanza n. 08411/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato in concorso. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentativo e non come furto consumato, in ragione della fase dell'intervento della polizia giudiziaria. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché si fondava su una censura di merito aspecifica e intrinsecamente generica, non confrontandosi con la compiuta descrizione fattuale contenuta nella sentenza di primo grado, dalla quale risultava che l'imputata era stata intercettata solo dopo l'avvenuto impossessamento della refurtiva, quando era già uscita dal bed and breakfast depredato ed era all'uscita del portone condominiale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'inammissibilità dell'impugnazione, anche se non rilevata dal giudice di appello, può e deve essere rilevata d'ufficio dalla Cassazione in ogni stato e grado, perché non soggetta a sanatoria. Ha escluso che la doglianza sulla qualificazione giuridica potesse superare il rilievo di inammissibilità, poiché la riqualificazione invocata presupponeva contestazioni di fatto che avrebbero dovuto essere dedotte nel merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, nel titolo di reato confermato in sentenza
richiamato quale norma incriminatrice del furto, nella forma ritenuta consumata
richiamato quale circostanza aggravante del furto
implicitamente evocato dal dispositivo nella condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
richiamato in via giurisprudenziale quale base del principio per cui le cause di inammissibilità dell'impugnazione sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado e non sono sanabili
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione si limita a proporre una diversa lettura di circostanze di fatto già definite dai giudici di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata, la censura può essere dichiarata inammissibile per genericità o aspecificità.
- La richiesta di riqualificazione tra tentativo e consumazione non può essere usata per introdurre, in sede di legittimità, contestazioni di fatto sulle modalità dell'azione che avrebbero dovuto essere dedotte e dimostrate nel giudizio di merito.
- L'inammissibilità dell'impugnazione, anche se non rilevata dal giudice di appello, deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione d'ufficio, poiché non è soggetta a sanatoria e può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento.
- Se il fatto accertato indica che l'agente è stato sorpreso solo dopo l'avvenuto impossessamento del bene e all'uscita dal luogo da cui il bene è stato sottratto, la contestazione del solo tentativo di furto è incompatibile con la ricostruzione fattuale accolta dai giudici di merito.
Come è indicizzato
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