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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08406/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato l'impugnazione non come ricorso per cassazione, ma come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., rilevando che non vi era un atto abnorme, bensì una censura concernente la violazione del contraddittorio camerale conseguente all'archiviazione de plano in presenza di opposizione. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Matera, in composizione monocratica, per la decisione sul reclamo.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (persona offesa)

La controversia

La persona offesa ha denunciato una condotta asseritamente integrativa del reato di usurpazione o invasione di terreno nei confronti dell'indagata. Il g.i.p. del Tribunale di Matera ha disposto l'archiviazione della notizia di reato con provvedimento de plano, ritenendo inammissibile l'opposizione proposta dalla persona offesa ex art. 410 c.p.p. Il ricorrente ha quindi chiesto la nullità del decreto impugnato, sostenendo che il provvedimento fosse sostanzialmente abnorme per avere il giudice archiviato senza fissare l'udienza camerale nonostante la rituale proposizione di un'opposizione specifica; in via subordinata ha chiesto la riqualificazione dell'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 410 c.p.p.

    l'opponente deve indicare, a pena di inammissibilità, l'oggetto delle investigazioni suppletive e i relativi elementi di prova; il dissenso motivato rileva ai fini della procedura di opposizione all'archiviazione.

  • art. 410-bis c.p.p.

    avverso il decreto di archiviazione che dichiari inammissibile l'opposizione è esperibile reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

  • art. 411 c.p.p.

    nel sistema delineato dalla riforma Orlando, il decreto di archiviazione e le contestazioni ad esso relative seguono la sequenza del reclamo al tribunale monocratico nei casi previsti.

  • art. 111 Cost.

    l'ordinanza definitoria del tribunale resa sul reclamo è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • Il decreto di archiviazione emesso de plano in presenza di opposizione della persona offesa non integra, di per sé, un atto abnorme, se la doglianza riguarda la violazione del contraddittorio camerale.
  • Quando il g.i.p. dichiara inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione, il rimedio ordinario non è il ricorso diretto per cassazione, ma il reclamo al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p.
  • L'opposizione alla richiesta di archiviazione è ammissibile solo se indica specificamente l'oggetto delle investigazioni suppletive e i relativi elementi di prova; in difetto, il g.i.p. può dichiararla inammissibile.
  • Il giudizio sul reclamo avverso l'archiviazione è devoluto al tribunale monocratico, mentre la successiva ordinanza è ricorribile in cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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