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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08412/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per atti persecutori nei confronti dei vicini di casa. Con il primo motivo denunciava vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità, ma la censura riproponeva argomenti già esaminati e ritenuti infondati in appello, oltre a risolversi in una mera contrapposizione di merito alle valutazioni della Corte territoriale. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione per la mancata considerazione di prova documentale costituita da filmati. Con il terzo motivo lamentava violazione di legge sulla sussistenza del reato contestato. Erano inoltre proposti motivi aggiunti, destinati a seguire la sorte del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo i motivi generici, non specifici e in parte meramente fattuali, quindi non idonei a evidenziare vizi rilevanti ex art. 606 c.p.p. L'inammissibilità del ricorso principale si è estesa ai motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    indica i vizi denunciabili in cassazione; la Corte rileva che il ricorso non ha evidenziato vizi rilevanti secondo tale parametro, ma si è limitato a doglianze generiche o di merito.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito.
  • È inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, si limiti a contrapporre una diversa lettura delle risultanze probatorie senza indicare specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata.
  • La deduzione della mancata considerazione di una prova documentale deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inammissibilità anche dei motivi aggiunti, quando questi ne seguano la sorte processuale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAtti persecutori
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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