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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08403/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale aveva assolto tre imputati dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, chiedendo, ai soli fini civili, il riconoscimento dei danni asseritamente derivati dalla condotta contestata. Il ricorso era articolato in cinque motivi e riguardava, secondo quanto emerge dal testo, la pretesa inammissibilità della lista testi, la denunciata contraddittorietà della motivazione del Tribunale in ordine alle dichiarazioni dei testimoni, nonché la sussistenza di gravi danni patiti dalla parte civile come conseguenza immediata e diretta della condotta degli imputati. Sono stati inoltre depositati motivi nuovi ex artt. 585 e 611 c.p.p. A seguito della qualificazione operata dalla Corte, l'impugnazione non è stata trattata come ricorso per cassazione, ma come appello avverso la sentenza di proscioglimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'impugnazione proposta dalla parte civile, benché formalmente presentata come ricorso immediato per cassazione, dovesse essere qualificata come appello. Ha affermato che, dopo la modifica dell'art. 593, comma 2, c.p.p. introdotta dalla legge n. 114 del 2024, il divieto di appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p. riguarda espressamente il solo pubblico ministero e non incide sul potere di impugnazione della parte civile, che resta disciplinato dall'art. 576 c.p.p. Di conseguenza, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso, senza esaminare nel merito i motivi dedotti.

Norme richiamate

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    "perché insufficiente la prova che il fatto costituisce reato"

    richiamato quale formula assolutoria utilizzata dal Tribunale per il proscioglimento degli imputati per insufficienza di prova.

  • art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.

    individuato come parametro dei reati per i quali, dopo la riforma, opera il divieto di appello del pubblico ministero.

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    la Corte afferma che, nella formulazione novellata dalla legge n. 114 del 2024, il divieto di appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati ex art. 550, commi 1 e 2, c.p.p. riguarda testualmente il solo pubblico ministero e non la parte civile.

  • art. 576 c.p.p.

    indicato come disciplina autonoma e esclusiva del potere di impugnazione della parte civile, distinta da quella del pubblico ministero.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    la Corte osserva che l'impugnazione contiene una doglianza di vizio di motivazione, incompatibile con la qualificazione come ricorso immediato per cassazione nel caso esaminato.

  • art. 585 c.p.p.

    richiamato per i motivi nuovi depositati a sostegno dell'impugnazione.

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato per i motivi nuovi depositati a sostegno dell'impugnazione.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    richiamata quale fonte della modifica dell'art. 593, comma 2, c.p.p.

Massime di principio

  • Quando la parte civile impugna una sentenza di proscioglimento, il suo potere di gravame è disciplinato dall'art. 576 c.p.p. e non è automaticamente inciso dal divieto di appello introdotto per il pubblico ministero.
  • La modifica dell'art. 593, comma 2, c.p.p. che limita l'appello del pubblico ministero contro determinate sentenze di proscioglimento non si estende alla parte civile, salvo espresso diverso intervento legislativo.
  • Se un'impugnazione proposta dalla parte civile ha contenuto tipico da appello e non è proponibile come ricorso immediato per cassazione, il giudice deve qualificarla secondo il suo effettivo contenuto e trasmettere gli atti al giudice competente per l'appello.
  • La presenza di censure sulla motivazione della decisione è indice della natura devolutiva dell'appello, non del ricorso immediato per cassazione, quando l'impugnazione sia stata incanalata in modo incompatibile con il mezzo esperito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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